Trasferimento della residenza: dalle Entrate modalità di esercizio dell'opzione

La Redazione
09 Marzo 2017

È di ieri il Provvedimento pubblicato dall'Agenzia delle Entrate con il quale viene attuato il regime introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 a favore degli stranieri che trasferiscono la loro residenza in Italia.

L'Amministrazione finanziaria ha definito le modalità attuative del nuovo regime opzionale introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 al fine di attrarre ed incentivare il trasferimento della residenza nel nostro Paese degli High net worth individual, che, tradotto letteralmente, sono le persone con un alto patrimonio. Si tratta della possibilità di optare per un'imposizione sostitutiva forfetaria sui redditi prodotti all'estero, riconosciuta agli stranieri che trasferiscono la propria residenza in Italia, a condizione che non siano stati fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

L'imposta sostitutiva è calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di 100 mila euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida l'opzione. Quest'ultima può essere esercitata nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita al periodo d'imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo, ovvero tramite interpello. Altra particolarità del regime consiste nella sua estensione ai familiari: attraverso una specifica indicazione in dichiarazione, il soggetto trasferito può chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva anche ai familiari in possesso dei requisiti per accedere al regime (soggetti trasferiti, che non siano stati fiscalmente residenti in Italia per i periodi suindicati). Per i familiari l'imposta sostitutiva è pari a 25 mila euro.

Le nuove indicazioni delle Entrate, contenute nel Provvedimento n. 47060 pubblicato ieri sul sito istituzionale, precisano le modalità di esercizio dell'opzione, anche in relazione ai familiari, la cessazione/revoca/decadenza dal regime, il versamento dell'imposta sostitutiva.

In particolare, per quanto concerne l'esercizio dell'opzione, la nuova prassi indica il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza di interpello, prevedendo che nella stessa il contribuente debba riportare:

  • i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale, oltre al relativo indirizzo di residenza in Italia, se già residente;
  • lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio di validità dell'opzione;
  • la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione;
  • gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Oltre a questi elementi, al contribuente è altresì richiesto di indicare la sussistenza degli elementi necessari per l'accesso al regime, compilando un'apposita check list allegata al Provvedimento diffuso ieri e presentando, eventualmente, la relativa documentazione a supporto.

Per quanto concerne invece i tempi e i modi di esercizio dell'opzione, il nuovo documento di prassi stabilisce che l'opzione debba essere esercitata entro i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, anche nel caso in cui non sia ancora pervenuta la risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate all'istanza di interpello. La domanda può essere presentata anche se non sono ancora decorsi i termini per radicare la residenza fiscale in Italia. L'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, mentre gli effetti cessano, in ogni caso, decorsi 15 anni dal primo periodo d'imposta di validità. Il versamento dell'imposta sostitutiva, pari a 100 mila euro, dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

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