Nuovo Codice Doganale: le novità illustrate dall'Agenzia

La Redazione
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09 Maggio 2016

L'Agenzia delle Dogane, con un documento diffuso lo scorso 6 maggio, illustra e chiarisce le principali novità recate dalle nuove disposizioni doganali.

Un documento per illustrare come e quanto cambia il sistema doganale dopo l'entrata in vigore, lo scorso 1° maggio, del Codice Doganale dell'Unione Europea. Questo l'aiuto offerto dall'Agenzia delle Dogane a tutti gli operatori per riuscire a muoversi tra le molte novità legislative appena divenute operative.

Come evidenziato nel documento, la prima informazione da dare è relativa al periodo transitorio, istituito sino al 1° maggio 2019, che consentirà l'adattamento alle nuove disposizioni giuridiche delle decisioni adottate e delle autorizzazioni rilasciate in vigenza della pregressa normativa doganale (cd. reassessment). Entro il 2020, invece, stimano le Dogane, si compirà “presumibilmente” il progressivo adeguamento dei sistemi elettronici degli Stati membri alle nuove modalità operative. Fino ad allora, il generale obbligo di scambio delle informazioni tra autorità doganali e tra queste e gli operatori economici tramite procedimenti informatici, potrà essere derogato mediante utilizzo di strumenti diversi da quelli elettronici.

Sul fronte delle novità normative, del lunghissimo elenco redatto dall'Agenzia, meritano di essere sottolineate le più rilevanti. A cominciare dall'ampliamento della rappresentanza doganale: con le nuove regole viene meno la disposizione di cui all'art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 43/1973, che ha riservato agli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale la presentazione della dichiarazione in dogana con la modalità della rappresentanza diretta. Dal 1° maggio chiunque ha il diritto di nominare un rappresentante (diretto o indiretto) per le sue relazioni con le autorità doganali.

Altra novità riguarda il contraddittorio: è ora disciplinato a livello di regolamentazione generale unionale, a tutela del destinatario della decisione, il “diritto ad essere ascoltati” che deve precedere, salvo espressa deroga (come per il rilascio di ITV e IVO, le minacce alla safety&security, il pregiudizio al contrasto della frode, ecc), l'adozione delle decisioni sfavorevoli alla parte, compresi i casi di sospensione, revoca o annullamento dei provvedimenti adottati.

In materia di dichiarazioni doganali, da trasmettersi solo per via telematica una volta realizzati i sistemi informatici, meritano di essere segnalati i vantaggi offerti dalla soluzione “ponte” dell'Agenzia che consentirà la conversione, senza aggravi od oneri per gli operatori, delle attuali dichiarazioni di import/export in procedura domiciliata nella nuova procedura di dichiarazione “normale presso luoghi autorizzati” (artt. 139 e 162 CDU), “salvaguardando ed accrescendo – si legge nel documento - le semplificazioni e le agevolazioni già fruite dagli operatori autorizzati alla domiciliazione”.

Bisognerà invece ancora attendere per la presentazione, previa autorizzazione dell'Ufficio doganale, della dichiarazione (normale o semplificata) mediante iscrizione nelle scritture del dichiarante preceduta, fatte salve talune deroghe, dalla notifica di arrivo della merce e seguita da una dichiarazione “complementare”. Come sottolineato dall'Agenzia delle Dogane “allo stato, tale procedura non è gestita dal sistema elettronico nazionale, con conseguente venir meno, in caso di richiesta di tale autorizzazione, delle semplificazioni oggi disponibili, basate sul dialogo informatico in tempo reale con la dogana (controllo di ammissibilità, sportello unico doganale, sdoganamento in mare, fast corridors, invio H 24 delle dichiarazioni doganali e ricezione immediata del messaggio di svincolo/non svincolo, ecc)”.