Spese sostenute a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche
09 Maggio 2016
In tema di spese di pubblicità, queste risultano integralmente deducibili dal reddito d'impresa, in base ad una presunzione posta dall'art. 90 della Legge n. 289/2002, nell'esercizio in cui sono sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi, senza che si debba procedere ad un sindacato di inerenza delle stesse. Ciò vale in considerazione del corrispettivo erogato in favore di società o di associazioni sportive dilettantistiche costituendo, per il soggetto erogante, deduzione sino ad un importo annuo non superiore ad euro 200.000. |