Mediazione: l'innalzamento della soglia porterà entrate maggiori per le casse dello Stato

La Redazione
09 Maggio 2017

La manovra correttiva prevede l'innalzamento da 20 mila a 50 mila euro per la soglia di attivazione della mediazione, la novità porterà alle casse dello Stato una maggior entrata stimabile, in termini di cassa, in 72 milioni di euro annui dal 2018.

Passa da 20 mila a 50 mila euro la soglia di attivazione della mediazione. La novità è prevista dal testo della manovra correttiva ed è stata possibile grazie ad una semplice modifica del comma primo dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, che ora recita: “Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa”. La nuova norma troverà applicazione a decorrere dagli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. Secondo i calcoli dell'esecutivo, la novità dovrebbe fruttare all'Erario una maggior entrata stimabile, in termini di cassa, in 72 milioni di euro annui dal 2018.

Dalle stime effettuate, le controversie presentate presso le Commissioni tributarie nell'anno 2016 con riferimento ai valori superiori a 20.000 euro e fino a 50.000, aventi ad oggetto atti di accertamento e riscossione, sono pari a n. 15.309 per un ammontare di valore pari a 553,7 milioni di euro che, se aumentato delle relative sanzioni arriva a 719,81 milioni di euro. Di questi, secondo le stime, grazie alla nuova soglia di mediazione, circa 144 milioni di euro saranno soggetti a mediazione che, se dovesse perfezionarsi anche solo nel 50% dei casi, porterebbe alle casse dello Stato 72 milioni di euro.

Altro intervento, contenuto nella medesima disposizione della manovra (art. 10, D.L. n. 50/2017), riguarda la conferma, seppur indiretta, dell'applicabilità della mediazione agli atti emessi dall'Agente della riscossione. Tramite una piccola modifica dell'art. 39, comma 10, D.L. n. 98/2011, vengono inseriti anche i rappresentati dell'ente della riscossione che concludono la mediazione o accolgono il reclamo tra i soggetti a cui si applica l'art. 29, comma 7, del D.L. n. 78/2010, il quale limita la responsabilità per danno erariale alle sole ipotesi di dolo, escludendo la colpa grave.

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