Assegnazione dei beni ai soci, le Entrate ne illustrano la disciplina
09 Giugno 2016
Come noto, le assegnazioni di beni ai soci costituiscono cessioni di beni ed integrano il presupposto oggettivo ai fini dell'applicazione dell'IVA. Per analizzare la materia, bisogna – come è facile intuire – fare riferimento al d.P.R. n. 633/1972 (all'art. 2, comma 2, n. 6), il quale dispone che siano considerate cessioni di beni, venendo quindi assoggettate all'IVA, tutte quelle “assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica”.
Sulla materia è ritornata la Circolare n. 26/E dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata il 1° giugno 2016: la nuova prassi, che illustra nello specifico la disciplina dell'assegnazione e cessione di beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell'estromissione dei beni dell'imprenditore individuale, si sofferma lungamente sulla Disciplina ai fini dell'IVA e degli altri tributi indiretti.
“Come precisato – osserva l'Agenzia – la disciplina in esame non prevede alcuna agevolazione in materia IVA, nemmeno con riferimento alle modalità di determinazione della base imponibile delle assegnazioni”. Per determinare la base imponibile, occorrerà fare riferimento all'art. 13, comma 2, lettera c), dello stesso Decreto, osservando il criterio costituito “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”.
Per determinare l'imponibile, pertanto, la definizione del prezzo di acquisto non può essere limitata all'importo pagato per l'acquisto del bene; deve invece comprendere quelle spese sostenute per “riparare e completare il bene stesso durante la sua vita aziendale […] tenendosi, comunque, conto, anche con riferimento a queste, del deprezzamento che il bene ha subito nel tempo”. Un criterio, questo, che si deve applicare anche nei casi di assegnazione ai soci di beni detenuti in forza di un contratto di leasing per i quali sia stata esercitata l'opzione di acquisto. |