Al terreno che assume carattere edificatorio non si applica l'IVA

La Redazione
09 Giugno 2016

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 11600/2016, ricorda che non è soggetta ad IVA la cessione di un terreno agricolo poi divenuto edificabile.

Il trasferimento di un terreno dapprima agricolo poi divenuto edificabile, per successiva modifica del piano regolatore, si deve considerare fuori dal campo dell'applicazione dell'IVA. Lo hanno ricordato i giudici della Cassazione con l'ordinanza del 6 giugno 2016, n. 11600.

Nell'ordinanza in esame, l'Agenzia delle Entrate ricorreva contro un contribuente, impugnando la sentenza della CTR con la quale era stato accolto il ricorso del cittadino, che contestava l'IVA dovuta per la cessione di alcuni terreni in luogo dell'imposta di registro applicata. I Giudici della CTR avevano già asserito che la cessione da parte di un imprenditore agricolo di un terreno poi divenuto edificabile non rientra tra le operazioni imponibili in tema di IVA.

La Suprema Corte ha quindi osservato che, a riguardo al regime di tassazione al quale deve sottostare la cessione a titolo oneroso di un immobile che abbia acquisito una destinazione edificatoria diversa da quella goduta quando era impiegato nell'attività produttiva – nel caso in esame, dell'impresa agricola – la giurisprudenza "si è consolidata nel senso dell'esclusione dell'applicabilità dell'IVA all'operazione imponibile”.

Hanno osservato i Giudici che “avendo il terreno assunto il carattere di suolo destinato alla edificazione, così perdendo la qualità di bene strumentale cioè di bene relativo all'impresa […] detto bene è uscito dalla tipologia degli atti soggetti ad IVA considerati dall'art. 2 del d.P.R. n. 633/1972”. L'imprenditore, togliendo il bene dalla sua organizzazione, ne ha di fatto tolto in via definitiva il carattere di bene strumentale; conseguentemente, l'atto di cessione è stato assoggettato all'imposta di registro.

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