Rimborso: porte aperte ai termini di prescrizione decennale
09 Giugno 2016
La Cassazione, con la sentenza n. 11728 depositata ieri, ha ricordato che il contribuente che voglia evitare il fenomeno della doppia imposizione può farlo con la richiesta di restituzione della maggior imposta, la quale è proponibile, nei limiti ordinari della prescrizione ex art. 2935 c.c., a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione alla annualità non di competenza.
La conclusione a cui sono giunti i giudici di legittimità si discosta rispetto a quella della CTR, quest'ultima, infatti, accoglieva il ricorso del contribuente, annullando così un avviso per minori costi accertati, nonché ritenute non operate e non versate. La CTR sosteneva la corretta imputazione dei costi nell'esercizio di competenza ex art. 75 TUIR, affermando che l'indicazione di un costo in un esercizio diverso da quello di competenza avrebbe implicato l'applicazione di sanzioni ed interessi, determninando così un ingiustificato arricchimento dell'Amministrazione finanziaria in caso di definitiva indeducibilità del costo.
I giudici della Cassazione sottolineano inoltre che vi è la preclusione dell'imputazione di un determinato costo ad un esercizio diverso da quello di competenza. In tal modo il contribuente viene lasciato libero di scegliere il periodo in cui registrare le passività, con l'ovvia conseguenza che la determinazione del reddito imponibile potrebbe risultare non veritiera.
Dunque se ne deduce che la scelta dei giudici di legittimità è indirizzata per il termine prescrizionale e non per quello decadenziale dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, in ragione del fatto che il titolo che legittima la riscossione non è più l'accertamento ma la sentenza (operando la prescrizione decennale).
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