Responsabilità per i debiti tributari di s.a.s. estinta
09 Giugno 2016
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2495 c.c. (norma riferita espressamente alle società di capitali ma ritenuta applicabile anche a quelle di persone - cfr. Cass. SS.UU. n. 4060/2010; conf. n. 6070/2013), la cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione; ma è anche vero che dei debiti originariamente facenti capo alla stessa e non estinti con la liquidazione devono rispondere i soci, sia pure nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali. |