Erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici
10 Giugno 2016
Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero stabilirà poi i tempi necessari affinché le erogazioni liberali, fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, siano utilizzate per gli scopi indicati oltreché controllarne l'impiego delle stesse.
Le erogazioni previste dal comma 4-bis dell'art. 11 del D.L. n. 149/2013 non sono connotate dal requisito della liberalità (atteso che la norma parla solo di "erogazioni in denaro"), ed anzi proprio l'avverbio "comunque" è destinato ad escludere tale presupposto, volendo significare che l'erogazione in favore del partito deve intendersi detraibile prescindendo dal requisito della liberalità e quindi quand'anche si tratti di corrispettivo di una prestazione o di una concessione. (Nella specie, ritenendo quali fini perseguiti dalla norma impugnata esclusivamente quelli di sanare – mediante il suo effetto retroattivo – una certa situazione di illegittima detrazione di erogazioni in denaro, venutasi a creare in seno al partito politico; la CTP ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità del suddetto art. 11). |