Erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici

La Redazione
10 Giugno 2016

Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Le erogazioni previste in favore dei partiti politici non sono connotate dal requisito della liberalità...

Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero stabilirà poi i tempi necessari affinché le erogazioni liberali, fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, siano utilizzate per gli scopi indicati oltreché controllarne l'impiego delle stesse.

Le erogazioni previste dal comma 4-bis dell'art. 11 del D.L. n. 149/2013 non sono connotate dal requisito della liberalità (atteso che la norma parla solo di "erogazioni in denaro"), ed anzi proprio l'avverbio "comunque" è destinato ad escludere tale presupposto, volendo significare che l'erogazione in favore del partito deve intendersi detraibile prescindendo dal requisito della liberalità e quindi quand'anche si tratti di corrispettivo di una prestazione o di una concessione. (Nella specie, ritenendo quali fini perseguiti dalla norma impugnata esclusivamente quelli di sanare – mediante il suo effetto retroattivo – una certa situazione di illegittima detrazione di erogazioni in denaro, venutasi a creare in seno al partito politico; la CTP ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità del suddetto art. 11).

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