Voluntary-bis, modifiche tra i vari emendamenti alla "Manovra"
La Redazione
09 Giugno 2017
Tra i vari emendamenti alla manovra correttiva approvati dalla Camera, alcuni modificano, integrandola, la disciplina della voluntary disclosure-bis contenuta all'art. 5-octies, comma 1, D.L. n. 167/1990.
Come noto, tra i vari emendamenti alla manovra correttiva approvati dalla Camera, alcuni modificano, integrandola, la disciplina della voluntary disclosure bis contenuta all'art. 5-octies, comma 1, D.L. n. 167/1990. In particolare i ritocchi prevedono che:
se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti all'estero ad essi, si applica la disciplina del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata. Le nuove disposizioni, infatti, prevedono che in tale ipotesi non operi l'art. 165, comma 8, del d.P.R. n. 917/1986 il quale prevede che “La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata”;
sia esteso l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla legge anche con riferimento all'IVIE e all'IVAFE. Si tratta dell'esonero dalla presentazione della dichiarazione per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza alla voluntary;
viene modificato anche il regime sanzionatorio in relazione ai casi di versamento spontaneo ma insufficiente del dovuto (n. 2 e 3, lett. g), art. 5-octies, D.L. n. 167/1990) prevedendo che l'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione, compreso quanto già versato, non può essere comunque superiore a quello determinato nelle ipotesi di mancato versamento spontaneo entro delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017 (n. 1, lett. g), art. 5-octies, D.L. n. 167/1990).
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