Sui costi d'impresa e inerenza quale scelta discrezionale dell'imprenditore

La Redazione
09 Giugno 2017

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14082/2017, ha ricordato che in tema di imposte sui redditi, la tenuta della contabilità in maniera formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica delle dichiarazioni fiscali.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14082/2017, ha ricordato il principio di diritto secondo il quale: "in tema di imposte sui redditi, la tenuta della contabilità in maniera formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica delle dichiarazioni fiscali e, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l'accertamento su base presuntiva, ed il giudice di merito, per poter annullare l'accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l'antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie".

Il caso oggetto di disamina vede la rettifica di una dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate che ha escluso la deducibilità dei costi e dell' IVA.

Il contribuente in entrambi i gradi di giudizio ha visto l'accoglimento del ricorso. In particolare secondo la Ctr i costi oggetto di detrazione erano inerenti all'esercizio dell'impresa proprio perché ne permettevano lo sviluppo. L'Agenzia, dal canto suo, decise di ricorrere in Cassazione adducendo come motivazione: la congruità del compenso previsto dai contratti stipulati dalla società ricorrente rispetto al valore di mercato; la genericità della documentazione a sostegno dei costi detratti.

L'Agenzia aveva lamentato la sproporzione dei compensi pattuiti rispetto alle controprestazioni, portando all'attenzione una serie di elementi presuntivi espressivi dell'antieconomicità dei negozi stipulati.

Ora, secondo i Giudici di legittimità non è emerso che gli elementi presuntivi addotti dall'Agenzia delle Entrate siano espressione di una condotta assolutamente contraria ai canoni dell'economia, poiché essi si sono concretizzati, in sostanza, in censure di scelte discrezionali dell'imprenditore.

Pertanto alla luce di queste considerazioni la Corte rigetta il ricorso dell'Amministrazione finanziaria.

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