Obbligo di motivazione a pena di nullità anche per il diniego del condono
09 Luglio 2015
Anche con riferimento al diniego emesso dall'Amministrazione Finanziaria nei confronti dell'istanza di definizione di condono, si applica il generale principio dell'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, da valutarsi caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato, necessario alla verifica del potere concretamente esercitato. Pertanto in tale contesto una motivazione che rimanda a locuzioni universali e generiche, o addirittura "criptiche", elude l'indifettibile obbligo di cui all'art. 7, comma 1, L. 212/2000. Nel caso di specie l'Agenzia ha omesso del tutto di esplicitare le ragioni giuridiche ostative alla definizione del condono, pur dinanzi ad un cospicuo versamento da parte del contribuente, giudicato carente e non capiente senza esplicitazione del parametro di riferimento. Il predetto diniego, pertanto, non può che considerasi nullo. |