Credito IVA da dichiarazione omessa: legittima la liquidazione automatica per disconoscerlo

La Redazione
09 Settembre 2016

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la recente sentenza n. 17758/2016, affermano che è legittima l'attivazione della liquidazione automatica per disconoscere il credito IVA derivante da una precedente dichiarazione omessa.

Laddove il contribuente riporti in detrazione eccedenza di IVA derivante dall'anno precedente, non risultante però dalla dichiarazione annuale (in quanto non presentata), il Fisco può negare l'utilizzo del credito mediante la procedura prevista dall'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, prescindendo dall'emanazione di un avviso di accertamento. Si tratta di mera attività esecutiva con la quale l'Ufficio finanziario si limita a dare attuazione al precetto legale rispetto ai dati di dichiarazione.

Questo il principio di diritto che emerge dalla sentenza n. 17758/2016 delle Sezioni Unite della Cassazione Civile, deposita l'8 settembre.

In fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, ben potendo il fisco operare, con procedura automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d'indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli articoli 54-bis e 60 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (fatta salva, nel successivo giudizio d'impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili)”.

Le Sezioni Unite sono state chiamate a giudicare dopo che la CTR Calabria aveva confermato una cartella di pagamento emessa nei confronti di un Comune a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA (per l'anno 2004), nella quale l'ente locale aveva esposto un credito d'imposta riportato dall'annualità precedente, rispetto alla quale, dall'interrogazione dell'Anagrafe tributaria, la dichiarazione risultava non presentata.

In generale – come si legge in un passaggio della Suprema Corte – il perimetro degli omologhi controlli automatizzati può ricomprendere anche i dati omissivi: nella mancata presentazione di una dichiarazione IVA “può ben ravvisarsi una di quelle notizie che rilevano come mero dato storico dal quale derivano conseguenze giuridiche”. E l'amministrazione deve provvedere “sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni fiscali presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria”.

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