Riammessione al beneficio della rateizzazione: possibile entro il 20 ottobre

La Redazione
09 Settembre 2016

Chi è decaduto entro il 30 giugno potrà accedere a una dilazione senza obbligo di versare le rate scadute all'atto della domanda. Questa la chance è riconosciuta a favore di tutti i contribuenti decaduti da un piano di dilazione, ma per beneficiare di questa possibilità occorre fare richiesta inderogabilmente entro il prossimo 20 ottobre.

C'è ancora un mese e mezzo di tempo per chiedere a Equitalia di essere riammessi al beneficio della rateizzazione. La chance è riconosciuta a favore di tutti i contribuenti decaduti da un piano di dilazione entro il 30 giugno 2016 e consente di accedere a una nuova rateizzazione delle somme non ancora versate senza imporre l'obbligo al decaduto di versare integralmente le rate scadute all'atto della domanda.

Ma per beneficiare di questa possibilità occorre fare richiesta inderogabilmente entro il prossimo 20 ottobre. A tal fine occorre compilare l'apposito mod. RR1 reso disponibile da Equitalia sia sul proprio sito che presso tutti gli sportelli. Il modello di riammissione in questione chiede al contribuente, oltre ai consueti dati anagrafici, di specificare i piani di dilazione da cui è decaduto entro il 30 giugno 2016 (per ciascuno dovrà essere indicato il numero di protocollo, la data di concessione e il numero originario di rate concesse). È altresì richiesto di specificare il numero di rate richieste per la nuova dilazione, indicandolo in forma separata per ciascun piano da cui si è decaduti (occorrerà indicare il numero di protocollo della rateizzazione). Sul punto, come accennato, si ricorda che il numero massimo di rate mensili concedibili è 72 per i piani originari di tipo “ordinario” mentre è, invece, pari al numero di rate originariamente concesse per i piani di tipo “straordinario”, ovvero quelli con più di 72 rate. Dunque, in quest'ultima ipotesi, il contribuente decaduto potrà ottenere al massimo lo stesso numero di rate approvate in precedenza. In ogni caso, l'importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 50 euro.

Dalla nuova rateizzazione il contribuente riammesso decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Fino alla data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia potrà attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.

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