Risoluzione contrattuale di precedente atto di donazione
09 Novembre 2015
All'atto di risoluzione consensuale di una precedente donazione di immobile, si applicano le imposte catastali e ipotecarie in misura fissa e non in misura proporzionale, in considerazione degli effetti giuridici (cfr. art. 20 T.U. Imposta di Registro) dell'atto medesimo. La figura civilistica del mutuo dissenso (non presente nella legge del Registro) non ha infatti effetti traslativi ma eliminativi del precedente contratto, con efficacia ex tunc: è dunque erroneo configurare la retrocessione dall'immobile come un contrarius actus, nel quale peraltro è assente l'animus donandi. La prova di ciò è fornita dal disposto di cui all'art. 2655 c.c., che prevede nel caso di risoluzione contrattuale una semplice annotazione a margine, e non già una nuova trascrizione nei registri; ancora il decreto del Registro prevede la tassa fissa per le risoluzioni contrattuali disposte con sentenza. |