Prescrizione e decadenza anche per i rimborsi IRPEF
09 Novembre 2015
I Giudici della Corte di Cassazione con una peculiare pronuncia del 5 novembre scorso, n. 22656, hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la quale sosteneva che, in tema di inesistenza dell'obbligazione tributaria, all'azione di ripetizione (per il rimborso delle somme versate a titolo di IRPEF oltre il limite dell'87,50%) si applicasse il termine decennale di prescrizione ex art. art. 2946 c.c.
I Giudici, in primo luogo, hanno confermato un orientamento già consolidato, secondo il quale "in tema di rimborso delle imposte sui redditi, l'indebito tributario è soggetto ai termini di decadenza o prescrizione previsti dalle singole leggi di imposta, qualunque sia la ragione della non debenza" (cfr. Cass. civ. 23 giugno 2006, n. 5978, id. 15276/2008). La scadenza del termine per poter chiedere il rimborso si applica necessariamente, in quanto determina il consolidamento dei rapporti di dare ed avere tra contribuente ed erario.
In secondo luogo è stato sancito che le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull'intera base imponibile si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, anche con riferimento ai diritti maturati posticipatamente alle prestazioni pensionistiche di cui alla lett. h-bis), art. 47 – ora 50–, D.P.R. 917/1986, erogate in forma periodica; gli stessi non sono dunque tassabili solo sull'87,50% del loro ammontare lordo corrisposto, ma sull'intero ammontare. |