Appello: valida la notifica a mezzo posta

La Redazione
09 Dicembre 2015

La Suprema Corte, con sentenza n. 24669/2015, ha stabilito che l'invio a mezzo del servizio postale dell'atto processuale, seppur rappresenta una modalità residuale (attesi i vari inconvenienti che ne possono derivare), raggiunge comunque lo scopo e sana il vizio che ne deriva.

I Giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24669/2015, hanno riconfermato l'indirizzo delle SS.UU. secondo cui l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, tributaio e opposizione ad ordinanza di ingiunzione) realizza un deposito dell'atto irrituale, poichè non è previsto dalla legge; ma - i Giudici sottolineano - che essendo realizzabile anche da un "nuncius" e non necessariamente dal difensore può comunque raggiungere lo scopo con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, co. 3, c.p.c.

A tal proposito la Corte focalizza l'attenzione sull'obiettivo che si intende raggiungere, ovvero che il deposito di un atto giudiziario è la concreta presa in contatto fra la parte e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale prende la trattazione della causa che riguarda la parte stessa.

La nullità del processo può derivare direttamente da una norma esplicita che in realtà in questo caso non esiste, dunque non si può tramutare l'irritualità della modalità di deposito in sanzione di nullità dello stesso e perciò di inammissibilità dell'appello.

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