La violazione di un requisito formale può portare al diniego dell’esenzione dall’IVA?

La Redazione
10 Febbraio 2017

La violazione di un requisito formale può portare al diniego dell'esenzione dall'IVA se tale violazione ha l'effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali. Questo il sunto della sentenza della Corte di giustizia europea relativa alla causa C-21/16.

La sentenza 9 febbraio 2017, relativa alla causa C-21/16 (Euro Tyre BV - Sucursal em Portugal contro Autoridade Tributària e Aduaneira), ha fornito importanti chiarimenti sull'interpretazione degli articoli 131 e 138, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonchè del principio di proporzionalità. La domanda è stata presentata nel momento in cui l'Autorià doganale portoghese ha rifiutato di esentare dall'imposta sul valore aggiunto diverse operazioni che la Euro Tyre ha qualificato come cessioni intracomunitarie di beni.

Prima che la questione giungesse agli Eurogiudici, il Giudice del rinvio si è chiesto se l'esenzione delle cessioni intracomunitarie, prevista dal su citato art. 138, paragrfao 1, della Direttiva IVA, possa essere subordinata alla condizione che l'acquirente avente sede in uno Stato membro diverso da quello di partenza della spedizione o del trasporto dei beni sia registrato, nel primo Stato, per le operazioni intracomunitarie e figuri nel sistema VIES.

Questioni pregiudiziali sollevate:

  • se gli artt. 131 e 138 cit. debbano essere interpretati come ostativi a che l'Amministrazione tributaria di uno Stato membro neghi la concessione di un'esenzione IVA, nell'ambito di una cessione intracomunitaria di beni, a un venditore con sede in tale Stato membro, perché l'acquirente (con sede in altro stato membro) non è iscritto al VIES;
  • se il principio di proporzionalità osti a un'interpretazione dell'art. 138, paragrafo 1, della Direttiva IVA secondo la quale l'esenzione viene negata in una situazione in cui un venditore, con sede in uno Stato membro, fosse a conoscenza del fatto che l'acquirente (con sede in un altro Stato membro) pur disponendo di un numero di identificazione valido, ai fini dell'IVA, non era iscritto al VIES e non era soggetto a un regime d'imposizione degli acquisti intracomunitari di beni, prevedendo invece che la registrazione come operatore intracomunitario gli venisse concessa retroattivamente.

Costante giurisprudenza della Corte ha ritenuto che l'esenzione della cessione intracomunitaria diviene applicabile solo quando il potere di disporre del bene come proprietario sia stato trasmesso all'acquirente e quando il venditore prova che tale bene sia stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione.

Nella disamina della Corte si evince che per l'esenzione dell'IVA di una cessione intracomunitaria non costituiscono condizioni essenziali né l'ottenimento da parte dell'acquirente di un numero di identificazione IVA (valido ai fini della realizzazione di operazioni intracomunitarie) né la sua iscrizione al sistema VIES (trattandosi di soli requisiti formali).

Alla luce di siffatte considerazioni la Corte di giustizia ha concluso affermando che l'autorità tributaria nazionale non può negare l'esenzione dall'IVA al venditore che:

  1. aveva conoscenza del fatto che al momento delle operazioni l'acquirente non era iscritto al sistema VIES e non era assoggettato a un regime di tassazione degli acquisti intracomunitari;
  2. prevedeva che in un momento successivo l'acquirente avrebbe ottenuto tale registrazione in qualità di operatore intracomunitario con effetto retroattivo.

La violazione di un requisito formale può portare al diniego dell'esenzione dall'IVA se tale violazione ha l'effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali. Nella fattispecie, non esiste alcun serio indizio che lasci supporre l'esistenza di una frode ed è dimostrato che sono soddisfatte le condizioni sostanziali dell'esenzione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.