È il contribuente a dimostrare l'inerenza dei componenti negativi del reddito
10 Marzo 2016
L'art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973 consente la revisione della denuncia annuale, per i redditi d'impresa, quando l'esistenza di attività non dichiarate sia evincibile da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, recependo i canoni generali di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., i quali definiscono come presunzioni le conseguenze che possono essere tratte da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto: l'accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria può fondarsi anche su indizi gravi, precisi e concordanti, senza che sia necessaria la prova dell'evasione; in mancanza di elementi certi e precisi da parte del contribuente, non sono deducibili dal reddito d'impresa i costi non documentati. |