È il contribuente a dimostrare l'inerenza dei componenti negativi del reddito

La Redazione
10 Marzo 2016

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'onere della prova circa l'esistenza ed inerenza dei componenti negativi del reddito incombe sul contribuente.

L'art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973 consente la revisione della denuncia annuale, per i redditi d'impresa, quando l'esistenza di attività non dichiarate sia evincibile da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, recependo i canoni generali di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., i quali definiscono come presunzioni le conseguenze che possono essere tratte da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto: l'accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria può fondarsi anche su indizi gravi, precisi e concordanti, senza che sia necessaria la prova dell'evasione; in mancanza di elementi certi e precisi da parte del contribuente, non sono deducibili dal reddito d'impresa i costi non documentati.

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