Depenalizzazioni e accise: i chiarimenti dalle Dogane
10 Maggio 2016
L'Agenzia delle Dogane, con Nota n. 51746 del 3 maggio scorso, ha fornito chiarimenti in merito al D.lgs. n. 8/2016 recante disposizioni in materia di gestione delle procedure oggetto di depenalizzazione ex art. 2, comma 2, della Legge 28 aprile 2014, n. 67.
In attuazione della delega conferita al Governo, il 6 febbraio scorso, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 8 su menzionato, per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative. In particolare l'ambito di applicazione della depenalizzazione è individuato sulla base di due diversi criteri:
Nella Nota le Dogane menzionano gli artt. 40, 43, 47 del D.Lgs. n. 504/1995, i quali disciplinano espressamente i reati puniti con la sola multa. Nel dettaglio il comma 5 dell'art. 40 detta la disciplina sanzionatoria per la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa per l'intera categoria dei prodotti energetici. La disposizione si configura come fattispecie autonoma rispetto alla previsione dell'art. 40, comma 1, lettera b). Conseguentemente ne deriva che dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016, le condotte descritte dalle richiamate disposizioni del TU Accise sono punite esclusivamente con la sanzione amministrativa pecuniaria. Per quello che concerne la misura della sanzione, si legge che deve essere determinata sulla base dei criteri contenuti nell'art. 1, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 8/2016. Per le violazioni in materia di accise appena descritte, il procedimento di irrogazione delle sanzioni sarà regolato secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 472/1997. Per tutte le ipotesi di violazioni depenalizzate contestate successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016, troverà applicazione la definizione agevolata ex art. 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997. |