Sospensione della sentenza se in presenza di gravi motivi
10 Settembre 2015
Gravi e fondati motivi potranno sostenere la richiesta di sospensione, in tutto o in parte, dell'esecutività della sentenza impugnata. A prevederlo, è lo schema di D.Lgs. n. 184/2015 di riforma del contenzioso tributario, attualmente passato al vaglio delle Camere dopo il semaforo verde del Consiglio dei Ministri. Riformulando l'art. 52 del D.Lgs. n. 546/1992 in materia di esecuzione provvisoria delle sentenze del Giudice tributario, la bozza di Decreto introduce il comma 2, il quale prevede che le parti possano chiedere alla Commissione Regionale la sospensione degli effetti delle sentenze, sia di primo che di secondo grado, in sintonia con quanto prescritto nel codice di procedura civile (art. 283 c.p.c.): la sospensione potrà essere chiesta se da essa dipende un danno grave ed irreparabile. Se accolta, la sospensione consentirà la riscossione delle somme esigibili dalla sentenza di primo grado. Non solo. Nel comma 3 viene prevista la possibilità che il presidente fissi la trattazione dell'istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima; nel comma successivo, si introduce il concetto di eccezionale urgenza, che potrebbe indurre il presidente, previa deliberazione in merito, a disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio il quale, udite le parti in Camera di Consiglio, provvederà in merito con un'ordinanza motivata e non impugnabile. |