Autonoma organizzazione: l'assenza del controllo di terzi non è sufficiente a giustificare l'IRAP

La Redazione
10 Novembre 2015

Con sentenza n. 22648/2015 i Giudici della Corte di Cassazione hanno sancito che non è sufficiente affermare che l'attività del professionista è svolta senza il coordinamento o il controllo di terzi per giustificare il versamento dell'IRAP

Non basta affermare che l'attività del professionista è svolta senza il coordinamento o il controllo di terzi per giustificare il versamento dell'IRAP. A dirlo, chiaramente, è la Corte di Cassazione con la sentenza del 4 novembre 2015, n. 22468. In essa, i Giudici hanno accolto il ricorso di un contribuente al quale l'Agenzia delle Entrate aveva negato, tramite silenzio-rifiuto, il rimborso dell'IRAP, in quanto libero professionista ritenuto autonomamente organizzato. Tale requisito aveva incontrato la resistenza della CTR, secondo la quale ciò sussisteva per la capacità del professionista di porre in essere autonome scelte di organizzazione.

Il contribuente affermava di aver svolto negli anni di riferimento la propria attività senza l'ausilio di dipendenti e senza beni strumentali consistenti: a suo dire, la CTR aveva erroneamente rilevato l'autonoma organizzazione solo per il fatto che l'attività era stata svolta senza il controllo o il coordinamento di terzi.

Le ragioni del professionista sono state accolte. Nuovamente, la Cassazione ha dovuto riepilogare in cosa consiste l'imposta (che “coinvolge una capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista”), affermando che i Giudici di appello non hanno fatto una corretta applicazione di tali principi normativi ampiamente condivisi, “avendo rinvenuto la sussistenza della autonoma organizzazione nella attività svolta in totale discrezionalità, senza soggiacere a limitazioni, condizionamenti e controlli formalmente e legittimamente imposti da altri soggetti che ne deteriorino l'intrinseca natura, ritenendo soggetto d'imposta [il professionista] in quanto non emergente dagli atti la presenza degli indicati limiti e condizionamenti”.

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