Gravità, precisione e concordanza dello scostamento: i requisiti fondamentali dell’accertamento sintetico

La Redazione
10 Novembre 2015

I Giudici della Cassazione, con la sentenza del 4 novembre 2015, n. 22465, hanno dichiarato che l'accertamento dei maggiori redditi, basato sugli studi di settore, è nullo se lo scostamento non pare così straordinariamente consistente da giustificare il metodo sintetico.

Se le scritture contabili sono regolari, l'accertamento basato sugli studi di settore è nullo. A dirlo i Giudici della Cassazione, con la sentenza del 4 novembre 2015, n. 22465. Già la CTR aveva bocciato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha impugnato la sentenza di appello di fronte alla Corte di Cassazione. Al centro della questione, l'accertamento di un maggiore imponibile IVA, un maggiore valore della produzione IRAP e un maggior reddito di partecipazione imponibile ai fini IRPEF.

Secondo i Giudici della Cassazione, i quattro motivi addotti dall'Erario a supporto delle proprie ragioni erano infondati. “La procedura di accertamento tributario standardizzato – si legge in sentenza – mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema unitario che non si colloca all'interno della procedura di accertamento di cui all'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma la affianca, essendo indipendente dall'analisi dei risultati delle scritture contabili”. Come noto, la procedura di accertamento tributario standardizzato con tali parametri consiste in un sistema di “presunzioni semplici”, la cui gravità e concordanza non viene determinata “ex lege” dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard, “ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento”.

Ora, nel fatto in questione l'ufficio non ha fatto ricorso alla procedura di accertamento con l'applicazione dei parametri previsti, mancando il contradditorio con il contribuente che va attivato, come osservato, obbligatoriamente. Inoltre il metodo usato dai verificatori non poteva essere alla base di una rideterminazione del volume di affari della società, in quanto “lo scostamento dei ricavi dichiarati da quelli attribuibili con l'adozione dei parametri non pare così straordinariamente consistente da indurre l'ufficio ad effettuare l'accertamento sintetico”. In sostanza, i giudici hanno premiato la contabilità formalmente corretta, e di una altrettanto corretta contabilità di magazzino: detto scostamento non può che assumere la valenza di indizio semplice che, non essendo unito ad altri elementi rilevati o in possesso dell'ufficio, “non può assumere quei connotati di gravità, precisione e concordanza che devono essere sempre il fondamento dell'accertamento sintetico”.

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