L'esecutività delle sentenze analizzata dalla FNC

La Redazione
10 Novembre 2016

Il problema del ritardo nella pubblicazione dei decreti previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 viene analizzato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti con un contributo pubblicato negli scorsi giorni.

Le sentenze dei giudici tributari favorevoli al contribuente, vengono eseguite solo dopo il loro passaggio in giudicato. Per ovviare a questa discrepanza, è stato inserito nel testo del D.Lgs. 546/1992 l'art. 67-bis che introduce la specificazione secondo la quale “le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo”, diventando immediatamente esecutive.

Con un problema: nella disposizione transitoria viene previsto che “fino all'approvazione dei decreti previsti dagli artt. 12, comma 4, e 69, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificati dall'art. 10 del presente decreto, restano applicabili le disposizioni previgenti di cui ai predetti artt. 12 e 69. E questi decreti non sono ancora stati emessi.

Tutto questo viene argomentato da Mario Cicala nel contributo pubblicato recentemente dalla Fondazione Nazionale. Il ritardo nella emanazione del decreto ministeriale di attuazione delle disposizione relative alla esecutività delle sentenze non definitive apre le porte ad una considerevole quantità di problemi che incidono su una materia di per sé di incerta applicazione”.

Interrogativi di non trascurabile portata.

Ad esempio: “l'esecuzione delle sentenze che riconoscono al contribuente il diritto a percepire meno di diecimila euro (oltre alle spese di lite) non può essere subordinata al rilascio di idonea garanzia. Ha un senso che anche per concludere con una esecuzione coattiva anche queste controversie di modesto importo si debba attendere la emanazione di un atto amministrativo che non le riguarderà?”. Oppure, vi è il problema delle sentenze catastali, che non incidono direttamente sull'ammontare di un debito tributario: “ben si può sostenere che esse non sono toccate dal decreto attuativo e quindi sono fin d'ora esecutive”, sostiene l'autore, che lascia anche trapelare un interrogativo a tratti avvilente: e se l'emanazione del decreto tardasse ulteriormente?

Mi sembra – risponde Cicala – che potrebbero soccorrere gli artt. 31 e 117 del codice del processo tributario che prevedono il ricorso avverso l'inerzia della pubblica amministrazione, ed in ultima ipotesi la nomina di un commissario ad acta che si sostituisca alla Amministrazione stessa”.

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