Fondo patrimoniale: è onore del debitore dimostrare l'estraneità con i debiti contratti

La Redazione
10 Novembre 2016

I beni costituenti fondo patrimoniale non possono essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligazione sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto.

I beni costituenti fondo patrimoniale non possono essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligazione sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22761/2016 ha ricordato questo principio.

Nel caso in esame il giudice di appello ha ritenuto legittima l'iscrizione di ipoteca poiché non poteva essere inquadrabile negli atti dell'esecuzione sui beni del debitore recante pregiudizio ai beni costituenti fondo patrimoniale perché tali beni non venivano sottratti alla disponibilità del fondo.

Ciò sulla base della erronea valutazione del giudice di merito che affermava l'opponibilità dei debiti al fondo patrimoniale in quanto i coniugi risultavano separati con figli maggiorenni mentre dalla documentazione depositata risultava al contrario che un figlio fosse minorenne e sussisteva il vincolo matrimoniale.

La Cassazione ritiene opportuno un rinvio al giudice di merito sia per valutare l'esistenza del fondo oltre chè valutare l'inerenza dei debiti ai bisogni effettivi della famiglia tenuto conto soprattutto che incombe sul debitore l'onere della prova di dimostrare che i debiti erano stati contratti per finalità estranee ai bisogni della famiglia e che il creditore ne era pianamente consapevole.

Di conseguenza il debitore opponente deve dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

A tal proposito i Supremi Giudici avevano già avuto modo di affermare (vedi ordinanza n. 23876/2015) che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia. Tali circostanze non possono dimostrarsi – proseguono i giudici – né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa.

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