Il versamento tardivo delle imposte inficia le sanzioni ridotte

La Redazione
10 Dicembre 2015

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, con l'ordinanza n. 24580/2015, affermando che le sanzioni ridotte possono essere applicate solo in caso di spontaneo versamento delle imposte da parte del contribuente e non anche qualora ci sia tardivo adempimento.

La sanzione ridotta ad un terzo è applicabile ai casi di emersione, ma non a quello di tardivo versamento dell'IVA: a ricordarlo è la Suprema Corte, nell'ordinanza del 2 dicembre 2015, n. 24580, con la quale ha accolto il ricorso presentato dalle Entrate.

La CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia, riducendo ad un terzo le sanzioni recate dalla cartella di pagamento emessa a seguito di un controllo automatizzato della dichiarazione IVA, a motivo di un tardivo versamento del dovuto da parte del contribuente. Tale decisione venne motivata dal fatto che appariva logico che, se l'imposta era stata versata in ritardo, la riduzione di un terzo (prevista nei casi in cui il contribuente provvede al pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dalla comunicazione) andasse applicata automaticamente, mancando il presupposto per richiederla nel suo ammontare completo.

Secondo l'Agenzia, però, tale sanzione ridotta non va applicata al ritardato pagamento, ma solo ai casi di emersione. Ed infatti la Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente impositore, affermando che il giudice di merito aveva fatto erronea interpretazione ed applicazione della norma di legge: nel caso in esame, infatti, non è prevista la riduzione delle sanzioni, “riduzione che è invece connessa allo spontaneo pagamento da parte del contribuente delle somme che si indicano dovute nella comunicazione di irregolarità […] comunicazione che è dovuta solo per l'ipotesi di esito del controllo in divergenza dalla dichiarazione, e non anche per l'ipotesi del ritardato versamento di imposte che sono state correttamente dichiarate”.

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