Vincolante il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza

La Redazione
11 Gennaio 2016

La Cassazione ritorna sul tema prima casa, con l'ordinanza n. 25/2016, sostenendo che il Giudice di appello che considera non perentorio il temine di 18 mesi per il trasferimento nel nuovo immobile incorre in errore.

Il termine di 18 mesi per il trasferimento nel nuovo immobile per il quale è stato richiesto il beneficio “prima casa” non può essere considerato come un lasso di tempo “meramente sollecitatorio”, e quindi non vincolante per l'ottenimento del beneficio fiscale. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, che è tornata sul tema dell'agevolazione prima casa con l'ordinanza del 4 gennaio 2016, n. 25. In essa, i Supremi Giudici hanno accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate avverso la decisione del Giudice di appello, il quale aveva ritenuto che il termine di 18 mesi stabilito dalla legge per l'effettuazione del trasferimento non avesse natura perentoria.

La Corte ha ricordato che per la fruizione dei benefici prima casa, previsti in caso di acquisto di un immobile in un altro Comune, è necessario che il compratore vi trasferisca la propria residenza, entro il termine di 18 mesi dall'acquisto. “Detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il Fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento”. Ergo, secondo i Giudici, l'eventuale mancato trasferimento entro i termini prescritti può non comportare la decadenza dall'agevolazione, ma soltanto qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore, sopravvenuta in seguito all'acquisto dell'immobile. Poiché che la controversia impugnata dall'Agenzia delle Entrate era sprovvista di tali principi, è stata ritenuta meritevole di cassazione.

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