Al via le richieste del credito d'imposta per i procedimenti di negoziazione

La Redazione
11 Gennaio 2016

Approda in Gazzetta Ufficiale il Decreto 23 dicembre 2015 che stabilisce le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta reso a regime dalla Stabilità 2016.

Da oggi è possibile richiedere il credito d'imposta previsto dal Decreto Fallimenti (art. 21-bis, D.L. 83/2015) a favore di chi abbia corrisposto, nel corso del 2015, compensi a avvocati e arbitri, rispettivamente per la negoziazione assistita e per l'arbitrato, a condizione che i procedimenti siano andati a buon fine. Ovvero che la negoziazione sia stata esperita con successo e che l'arbitrato si sia concluso con un lodo. Per ottenere il bonus, commisurato al compenso e comunque non superiore a 250,00 euro, bisognerà accedere al sito del Ministero della Giustizia, dove ci sono a disposizione il modulo dell'istanza e la funzionalità per la sua trasmissione. Il tempo a disposizione per procedere all'invio è un mese: da oggi sino al prossimo 11 febbraio 2016.

Grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 23 dicembre 2015, avvenuta venerdì scorso (Serie Generale 8 gennaio 2016, n. 5), sono ora noti i documenti da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sull'autenticità della stessa. Si ricorda che il beneficio, inizialmente previsto in relazione al solo anno 2015, è ora stato reso definitivo (a regime) dalla Stabilità 2016 (comma 618, art. 1, L. 208/2015). Ecco nel dettaglio tutta la disciplina.

Procedura per l'ottenimento e documentazione a corredo delle istanze

Ai fini dell'accesso al credito, la richiesta dovrà essere corredata da:

  • copia dell'accordo di negoziazione assistita e prova della trasmissione dello stesso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati ovvero copia del lodo arbitrale, nonché copia per immagine dell'originale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo;
  • copia della fattura rilasciata dall'avvocato o dall'arbitro;
  • copia della quietanza, del bonifico, dell'assegno o di altro documento attestante l'effettiva corresponsione del compenso nell'anno 2015;
  • copia del documento di identità del richiedente.

Per chi abbia concluso con successo più negoziazioni assistite, ovvero più arbitrati con lodo, per i quali è stato corrisposto un compenso all'avvocato o agli arbitri, è necessario compilare un numero di richieste corrispondente al numero di procedure.

Entro il 30 aprile 2016, il Ministero della Giustizia comunicherà ai richiedenti, l'importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti e, nello steso termine, trasmetterà all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati. In caso di utilizzo in compensazione tramite Modello F24 di un credito di ammontare superiore a quello comunicato dal Ministero, l'operazione di versamento sarà scartata.

Il credito d'imposta, fruibile a decorrere dalla data della menzionata comunicazione, dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015, sarà utilizzabile solo in compensazione (e non anche a rimborso), nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il bonus non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Controlli e cause di revoca del credito di imposta

Nella fase iniziale di raccolta dei dati, ad aiutare il Ministero, ci saranno i Consigli degli Ordini forensi, chiamati a trasmettere al Dicastero, con cadenza trimestrale, un elenco degli accordi di negoziazione loro comunicati. Per i successi controlli, volti ad accertare l'illegittima fruizione del debito, al fianco del Ministero, ci saranno, invece, le Entrate: entro marzo 2017, l'Agenzia trasmetterà l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito d'imposta attraverso le dichiarazioni dei redditi e i modelli F24 ricevuti nell'anno 2016, con i relativi importi. Oltre a tale elenco, verranno comunicati i casi di indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.

Il credito sarà revocato in caso di:

  • insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi;
  • presenza di elementi non veritieri nella documentazione presentata;
  • incompletezza della documentazione presentata.

In tali ipotesi verrà recuperato il beneficio indebitamente fruito (anche in caso di parziale indebita fruizione) maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

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