Credito d’imposta per “lavoratori svantaggiati”: l’omessa comunicazione annuale non ne determina la decadenza

La Redazione
11 Febbraio 2016

Con riferimento al credito d'imposta per i c.d. “lavoratori svantaggiati” contemplato dalla L. 244/2007 (finanziaria 2008), art. 2, co. 539-548 , la mancata presentazione della comunicazione telematica annuale (c.d. MOD. C/IAL) di cui al D.M. 12 marzo 2008 non comporta l'automatica decadenza dal beneficio.

Con riferimento al credito d'imposta per i c.d. “lavoratori svantaggiati” contemplato dalla L. 244/2007 (finanziaria 2008), art. 2, co. 539-548, la mancata presentazione della comunicazione telematica annuale (c.d. MOD. C/IAL) di cui al D.M. 12 marzo 2008 non comporta l'automatica decadenza dal beneficio.

Dal combinato disposto dell'art. 6, co. 4 del decreto citato, e dell'art. 7, co. 2, non si evince la decadenza sic et simpliciter dal credito d'imposta; diversamente le norme di legge sanciscono che nell'ipotesi di omessa comunicazione deve trovare applicazione una disposizione che, pur prevedendo la sanzione della decadenza, la fa derivare dalla sopraggiunta condizione della riduzione del numero dei lavoratori occupati al di sotto di un determinato numero.

Si consideri oltretutto che l'art. 2, co. 547 cit. non aveva consentito al legislatore delegato di prevedere casi di decadenza diversi ed ulteriori da quelli contemplati dall'art. 2, co. 545.

(In senso contrario, CTP Napoli, 12034/XIII/2015 – vd. massima Credito d'imposta per “lavoratori svantaggiati” e omessa comunicazione telematica)

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