Accertamento annullato per mancanza di un 'continuum' dell'attività notificatoria

La Redazione
11 Marzo 2016

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4613/2016, ha nuovamente affrontato la questione relativa alle notifiche degli atti, affermando che l'eccessivo ritardo dell'Amministrazione nel reperire gli indirizzi rendono nullo l'avviso di accertamento.

Primo tentativo di notifica nel 2010 ma all'indirizzo sbagliato. Solo nel 2015 si scopre quello giusto. Impiegare quattro anni per reperirlo significa non aver impiegato quel minimo di diligenza richiesta a chi deve notificare un atto giudiziario. Questo il principio applicato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4609 del 9 marzo scorso ai danni dell'Amministrazione finanziaria, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dal Fisco contro una sentenza che annullava un avviso di accertamento per recupero di maggiori imposte che, ora, fallito il tentativo di riabilitarlo in Cassazione, resterà annullato.

Quattro anni. Le vicende relative alla notifica risalgono al lontano 2010, quando l'Amministrazione fece il primo tentativo di consegna del ricorso andato fallito perché notificato alla vecchia sede legale della società convenuta in giudizio (fatto conoscibile dal Fisco perché risultante dalla visura allegata al ricorso medesimo). A fronte dell'insuccesso, e trascorso un anno, nel 2011 il ricorso veniva notificato al difensore ma anche in questo caso non andava a buon fine: il dottore risultava infatti “trasferito”. A questo punto c'è un buco di quattro anni: fino al 2015 l'Amministrazione non si riattiva per recuperare gli indirizzi giusti, tanto della società che del difensore.

Assenza di valida giustificazione. Una condotta che ha fatto dichiarare l'inammissibilità del ricorso per due ordini di ragioni. Innanzitutto il quadriennio fatto trascorrere inutilmente si palesa, per i Giudici di Cassazione, “come evento ostativo all'accertamento di un ‘continuum' nello svolgimento dell'attività notificatoria, cui è tenuta diligentemente la parte notificante nel caso in cui la notifica dell'atto risulti impedita per fatti ad essa non imputabili”. A questo si aggiunge la mancanza di giustificazioni del ritardo da parte dell'Amministrazione finanziaria. “Il difensore dell'Agenzia delle Entrate non ha allegato di aver avuto conoscenza solo in ritardo – per cause allo stesso non imputabili – delle informazioni necessarie a rinnovare tempestivamente la notifica del ricorso per Cassazione, e dunque non ha fornito valide ragioni giustificative della prolungata inerzia fino alla ripresa, nell'anno 2015, del procedimento notificatorio”. Tenendo presente, come sottolineato dai Supremi Giudici, che la modifica della sede legale della società era conoscibile sin dal 2010.

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