Dall'Agenzia chiarimenti ai quesiti posti dalla stampa specializzata: contenzioso e conciliazione

La Redazione
11 Aprile 2016

Pubblicato lo scorso 8 aprile un corposo documento di prassi da parte dell'Agenzia delle Entrate, dove si chiariscono le diverse novità fiscali del 2016, riguardanti nello specifico: contenzioso, conciliazione e reclamo.

La Circolare n. 12/E dello scorso 8 aprile raccoglie le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate in occasione degli incontri in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata ad inizio anno. Il documento di prassi passa in rassegna molte delle novità fiscali del 2016, introdotte per lo più dalla Legge di Stabilità 2016 e dai decreti attuativi della delega fiscale. Ecco in breve alcune delle indicazioni di maggiore interesse.

Contenzioso

L'Agenzia delle Entrate comunica l'impegno nel voler ridurre la conflittualità nel rapporto con i contribuenti. Si evincono dati interessanti all'interno della Circolare, infatti meno del 10 per cento degli avvisi di accertamento notificati vengono impugnati avanti le Commissioni Tributarie, la maggioranza di questi viene definita in via amministrativa. Per le cartelle di pagamento l'impugnazione scende al 2 per cento. Da qui discende la consapevolezza che il Giudice tributario in realtà esamina una percentuale minima degli atti emessi dall'ente Amministrativo. La prosecuzione del giudizio in Cassazione non avviene in modo “automatico”, si specifica nella Circolare, ma "previa valutazione della rilevanza e sostenibilità della controversia, anche in relazione ai possibili riflessi su altre controversie analoghe". Inoltre si evidenzia che sul sito internet dell'Agenzia –onde evitare inutili contenziosi circa la corretta attribuzione della delega alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento – nella sezione“Amministrazione trasparente”, è già pubblicato l'elenco degli estremi degli atti di conferimento di incarico dirigenziale nonché l'elenco dei funzionari incaricati di funzioni dirigenziali

Conciliazione

La nuova disciplina della conciliazione giudiziale (riformata di recente dal D.Lgs. 156/2015) come noto opera per i giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016, ed è applicabile anche in grado di appello. Nella circolare si legge che i termini di esperimento della conciliazione variano in base che questa avvenga "in udienza" o "fuori udienza". Nel primo caso può essere esperita nei casi in cui, alla data del 1° gennaio 2016, non si sia ancora tenuta l'ultima udienza di trattazione del giudizio di appello oppure sia ancora possibile presentare l'istanza di discussione in pubblica udienza. Nel secondo caso invece, è esperibile qualora, alla data del 1° gennaio 2016, non si sia ancora tenuta l'ultima udienza di trattazione del giudizio di appello, senza che possa assumere rilevanza la data di notifica dell'appello e/o la pendenza del termine per la proposizione del gravame. Ulteriore nota riguarda la possibilità di ammettere alla conciliazione anche alle controversie aventi natura catastale. Sono inoltre conciliabili le controversie che hanno ad oggetto il diniego – espresso o tacito – alla richiesta di agevolazioni.

Reclamo

Vengono confermate quelle che sono le disposizioni enunciate nella Circolare n. 9/E dello scorso 19 marzo, relative alle modalità di calcolo del valore della controversia laddove l'avviso di accertamento rettifichi le perdite dichiarate (nessuna modifica infatti all'art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992). La riforma del sistema sanzionatorio apportata all'art. 12, comma 8, D.Lgs. 472/1997, ha esplicitato che anche per la mediazione tributaria e la conciliazione giudiziale le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano “separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta”, confermando l'interpretazione sin qui seguita dagli uffici. Il legislatore, sottolinea l'Agenzia, sulla base delle medesima ratio che ha ispirato il comportamento degli uffici, ha inteso superare “i possibili effetti distorsivi, che potrebbero indurre il contribuente a concludere con esito negativo il procedimento di accertamento con adesione, allo scopo di definire successivamente il medesimo atto in conciliazione”.

Infine vengono date alcune specifiche che riguardano la sospensione processuale nei casi di procedure amichevoli per evitare fenomeni di doppia imposizione in ambito internazionale. L'opportunità di adire il giudice tributario corrisponde alla necessità di evitare che, in pendenza di procedura amichevole, l'imposta accertata in Italia diventi definitiva e, pertanto, non modificabile ai sensi dell'eventuale accordo raggiunto fra le autorità competenti. Emerge, dunque, la facoltà delle parti di chiedere la sospensione del processo quando sia iniziata una procedura amichevole – ai sensi del novellato art. 39, comma 1-ter, del D.lgs. n. 546/1992 – non comporta modifiche sotto il profilo dei rapporti tra le predette procedure amichevoli e il contenzioso interno.

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