Dall'Agenzia chiarimenti ai quesiti posti dalla stampa specializzata: prima casa e leasing abitativo
11 Aprile 2016
Ravvedimento operoso precluso in caso di comunicazioni di irregolarità. Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa anche al contribuente che acquista la nuova casa prima di aver venduta l'altra. Superammortamenti anche per i contribuenti minimi ma non per i forfettari. Registro all'1,5% sul trasferimento a favore della società di leasing a prescindere dalla circostanza che l'utilizzatore destini l'immobile ad abitazione principale.
Sono questi solo alcuni dei chiarimenti contenuti nella Circolare n. 12/E che raccoglie le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate in occasione degli incontri in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata ad inizio anno. In sintesi, i temi affrontati nel documento riguardano il bonus “casa” e le ristrutturazioni edilizie, il regime per i contribuenti minimi, la nuova disciplina del patent box, la piccola proprietà contadina, il leasing abitativo, i maxiammortamenti, le detrazioni IRPEF, la riforma del contenzioso e della riscossione, la dichiarazione precompilata e la certificazione unica. Di seguito alcune delle indicazioni di maggiore interesse.
Ravvedimento operoso Chiude le porte al ravvedimento, precludendone l'acceso, la sola comunicazione degli esiti del controllo effettuato ai sensi dell'art. 36-ter, D.P.R. n. 600/73. Contrariamente, la richiesta di documentazione, finalizzata alla verifica dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi, non pregiudica l'ingresso al ravvedimento operoso (purché lo stesso avvenga prima della ricezione della comunicazione di irregolarità ex art. 36-ter).
Prima casa Via libera al credito d'imposta per l'acquisto della nuova abitazione al contribuente che effettua il nuovo acquisto prima di aver venduto la casa preposseduta. L'ok dell'Amministrazione finanziaria deriva dallo spirito e dal tenore delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di "prima casa". “Una diversa interpretazione non risulterebbe, infatti, coerente - si legge nella Circolare n. 12/E - con la ratio della riforma che ha inteso agevolare la sostituzione della "prima casa", introducendo una maggiore flessibilità nei tempi previsti per la dismissione dell'immobile preposseduto”. Il credito potrà essere fruito, in sede di acquisto del nuovo immobile, nel limite dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposte in occasione dell'acquisizione dell'immobile preposseduto.
Leasing abitativo Sulla novità introdotta dalla Stabilità 2016, l'Agenzia ha precisato che l'aliquota dell'1,5% dell'imposta di registro applicata all'atto di trasferimento dell'immobile a favore della società di leasing - purché sussistano in capo all'utilizzatore le condizioni stabilite dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al T.U.R. - è riconosciuta “a prescindere dalla circostanza che tale soggetto (l'utilizzatore, ndr) destini l'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria a propria abitazione principale”. Inoltre, sempre in tema di leasing abitativo, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che è soggetta all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa l'enunciazione del contratto di leasing contenuta nel contratto di compravendita stipulato tra venditore, società concedente e utilizzatore.
Superammortamenti Semaforo verde alla maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento, anche per i contribuenti minimi. L'Amministrazione ritiene, infatti, che la deduzione del costo di acquisto di un bene strumentale secondo il principio di cassa, applicato ai minimi, “non sia di ostacolo alla fruizione del beneficio in esame trattandosi, in sostanza, di una diversa modalità temporale di deduzione del medesimo costo”. Al contrario, invece, i superammortamenti sono preclusi ai contribuenti che hanno adottato il regime forfetario in base al quale “l'ammontare dei costi sostenuti dal contribuente (inclusi quelli relativi all'acquisto di beni strumentali nuovi) non rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile”. |