Sospensione legale della riscossione e giudizio per cessazione della materia del contendere
11 Aprile 2017
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in diretta applicazione dell'art. 1, comma 540, della L. 228/2012 quando, avendo il contribuente presentato le istanze di sospensione ed annullamento della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 1, commi da 537 a 543 della L. 228/2012, trascorrano più di 220 giorni senza che l'ente creditore verificata la regolarità della documentazione prodotta dal contribuente, comunichi sia allo stesso, sia ad Equitalia, l'esito positivo o negativo del riscontro. |