Accertamento breve: verbale di chiusura sempre necessario
11 Maggio 2017
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11471 del 10 maggio 2017, è tornata a decidere in tema di accertamenti emessi prima di sessanta giorni. I Supremi Giudici hanno affermato che, anche se l'ispezione è stata «breve», è necessario sempre che sia stato redatto un verbale e sia stato rispettato il diritto al contraddittorio. Altrimenti l'accertamento è nullo.
«In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – ha spiegato la Corte – l'art. 12, comma 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina id per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva».
Tali garanzie – hanno continuato i Giudici – operano già in fase di accesso, concludendosi tale attività con la sottoscrizione e consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni svolte. «Anche in caso di “accesso breve”, [è necessario] redigere un verbale di chiusura delle operazioni», hanno specificato dalla Corte. |