Ancora sul contraddittorio: mancata attivazione e conflitto insanabile con i principi del giusto processo
11 Luglio 2016
Alla luce del principio consacrato dalla giurisprudenza della Corte EDU (cfr. Grande Sezione, 23 novembre 2006 Jussila vs Finland), dato atto dell'impossibilità di tenere distinte all'interno di un procedimento le parti che riguardano la contestazione delle imposte da quelle che concernono la contestazione delle sanzioni, le regole del giusto processo (art. 6 CEDU) devono potersi invocare in tutti quei giudizi tributari nei quali sia presente un aspetto sanzionatorio, anche se l'impugnazione necessariamente coinvolga anche l'aspetto attinente alla determinazione dell'imposta.
Ne discende che nei giudizi (quali quello in esame) nei quali la contestazione investe sia la pretesa fiscale sostanziale sia le sanzioni, l'assenza – nel nostro ordinamento – di un obbligo generale che imponga all'Amministrazione finanziaria di attivare un dialogo con il contribuente prima di emanare l'atto impositivo contrasta con i principi sovraordinati dell'ordinamento comunitario e internazionale , ed in particolare con i principi di cui all'art. 6 cit. In siffatte ipotesi e con particolare riferimento ai c.d. “accertamenti a tavolino”, si rileva così un conflitto insanabile delle norme di cui agli artt. 32, 39 e 41-bis D.P.R. 600/1973 e 12 Statuto del contribuente con l'art. 117 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato nel rispetto degli obblighi internazionali.
[Conforme CTR Toscana 736/1/16] |