Approvata la Direttiva PIF: al via la lotta contro la lesione degli interessi finanziari dell’Unione

La Redazione
11 Luglio 2017

La Direttiva PIF, approvata lo scorso 5 luglio dal Parlamento Europeo, diviene definitiva, andando a sostituire la Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, adottata nel 1995, allo scopo di rafforzare il livello di protezione da questa previsto.

È con la risoluzione approvata il 5 luglio scorso che il Parlamento Europeo in seduta plenaria ha approvato la Direttiva PIF. La Direttiva in questione ha stabilito norme per la definizione dei reati e delle sanzioni derivanti da attività illegali che frodano gli interessi finanziari dell'Unione.

L'ambito di applicazione è esteso a tutti gli Stati membri con l'eccezione di Regno Unito e Danimarca, i quali, nell'esercizio del diritto di opt-out, hanno ritenuto di non partecipare all'adozione della Direttiva.

Si legge nella posizione del Consiglio che l

a politica dell'Unione nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione è già stata oggetto di misure di armonizzazione quali il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995. Al fine di assicurare l'attuazione della politica dell'Unione in questo settore, è essenziale continuare a ravvicinare il diritto penale degli Stati membri integrando la protezione degli interessi finanziari dell'Unione in materia amministrativa e civile per i tipi più gravi di frodi.

Inoltre, i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione inclusi nella Direttiva, come ad esempio le varie ipotesi di frode e di malversazione, nonché la corruzione attiva e passiva e il riciclaggio di denaro, andranno a definire l'ambito di competenza della futura Procura Europea (c.d. EPPO).

La presente direttiva, poi, non obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni di reclusione per la commissione di reati che non siano di natura grave, nei casi in cui l'intenzione sia presunta nel diritto nazionale.

Alcuni reati penali contro gli interessi finanziari dell'Unione sono in pratica spesso strettamente legati ai reati di cui all'articolo 83, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e agli atti legislativi dell'Unione che si basano su tale azione disposizione. La coerenza tra tali atti legislativi e questa direttiva dovrebbe pertanto essere assicurata nel testo della presente direttiva. Nella misura in cui gli interessi finanziari dell'Unione possono essere danneggiati o minacciati da comportamenti attribuibili alle persone giuridiche, le persone giuridiche dovrebbero essere responsabili per i reati di cui alla presente direttiva, commessi per loro conto.

Dal testo definitivo della Direttiva gli aspetti di maggior rilievo che emergono sono espressi qui di seguito:

  • l'inclusione delle frodi IVA nell'ambito di applicazione della Direttiva, (se comportano un danno complessivo di almeno 10 milioni di Euro e se coinvolgono due o più Stati membri);
  • l'obbligo per gli Stati membri partecipanti di introdurre le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche nel cui interesse siano commessi i c.d. reati PIF possano essere ritenute responsabili;
  • l'obbligo per gli Stati membri partecipanti di prevedere termini di prescrizione tali da consentire l'effettiva persecuzione dei c.d. reati PIF.

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