Il ravvedimento a 90 giorni non trova il dies a quo nella dichiarazione

Roberta De Pirro
10 Giugno 2015

Sugli omessi versamenti la riduzione della sanzione ad 1/9 trova applicazione soltanto se si fa ricorso al ravvedimento operoso nel termine di 90 giorni dalla data prevista per il pagamento delle imposte e non per la presentazione della dichiarazione. È uno dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 23/E diffusa nel pomeriggio di ieri e che fa il punto sull'istituto dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015.
La Circolare 23/E del 2015

In caso di omissione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione, la riduzione della sanzione ad 1/9 trova applicazione soltanto se si fa ricorso all'istituto del ravvedimento operoso nel termine di 90 giorni dalla data prevista per il pagamento e non per la presentazione della relativa dichiarazione.

È questo quanto specificato dall'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 23/E del 9 giugno 2015, fornendo risposta alle richieste di chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione della lettera a-bis) introdotta nel co. 1 dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, dalla Legge di Stabilità 2015, ossia alla possibilità di regolarizzare le violazioni entro il 90° giorno successivo al termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

È noto che la predetta legge ha significativamente innovato l'istituto del ravvedimento operoso, prevedendo che si può ricorrere allo stesso fino alla scadenza dei termini di accertamento. Inoltre, non costituisce più causa di accesso al medesimo la circostanza che la violazione sia stata già contestata o che siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Resta comunque limite invalicabile per l'accesso al ravvedimento operoso il fatto che al contribuente sia stato notificato un atto di liquidazione o di accertamento ovvero che questi abbia ricevuto una comunicazione di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973.

Rilevanti sono state anche le modifiche introdotte in relazione alla riduzione delle sanzioni.

“Nuovo” ravvedimento operoso

Fattispecie Ravvedimento operoso art. 13, D.Lgs. n. 472/97. co. 1 Sanzioni ridotte
Mancato pagamento del tributo o di un acconto Esecuzione del pagamento entro 30 giorni dalla data delle commissione della violazione (lett. a). 1/10 del minimo
Commissione di errori o omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo Regolarizzazione entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, o se non è prevista la presentazione della dichiarazione periodica, entro 90 giorni dalla commissione della violazione. (lett. a-bis 1/9 del minimo
Regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale la violazione è stata commessa, o se non è prevista la presentazione della dichiarazione periodica, entro un anno dalla commissione della violazione. (lett. b) 1/8 del minimo
Regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel quale la violazione è stata commessa, o se non è prevista la presentazione della dichiarazione periodica, entro due anni dalla commissione della violazione. (lett. b-bis)* 1/7 del minimo
Regolarizzazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel quale la violazione è stata commessa, o se non è prevista la presentazione della dichiarazione periodica, oltre due anni dalla commissione della violazione. (lett. b-ter)* 1/6 del minimo
Omissione della presentazione della dichiarazione Presentazione entro 90 giorni dal termine previsto (lett. c) 1/10 del minimo
Commissione di errori o omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo Regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (PVC) (lett. b-quater) 1/5 del minimo

*Tali riduzioni si applicano soltanto ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Con specifico riferimento alla previsione di cui alla lettera a-bis), l'Agenzia ha chiarito che la previsione recata nella stessa trova applicazione anche con riferimento ai tributi diversi rispetto a quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate, ossia tributi locali e regionali, tasse automobilistiche.

Inoltre, per effetto di tale nuova previsione viene prevista un'ipotesi di riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo al ricorrere delle seguenti fattispecie:

  1. omessi versamenti;
  2. violazioni diverse rispetto a quelle indicate ai punti 1 e 3;
  3. violazioni commesse mediante la dichiarazione.

Inoltre, secondo l'Agenzia, il tenore letterale della norma secondo la quale “la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° successivo al termine per la presentazione della dichiarazione” riconduce alla stessa le sole violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione medesima.

Conclusioni

Si tratta in termini concreti di violazioni relative al contenuto o alla documentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette e IVA.

Di contro, per le violazioni derivanti da omessi versamenti risultanti dalla dichiarazione, quali ad esempio l'omesso o carente versamento delle imposte a saldo o in acconto, il dies a quo per il ravvedimento di cui alla più volte citata lett. a-bis) decorre da tale momento e non dal termine per la presentazione della dichiarazione.

E ciò perché il carente od omesso versamento a saldo o in acconto ai fini delle imposte sui redditi e dei tributi locali e regionali - non sono commesse mediante la dichiarazione in quanto mantengono una propria autonomia.

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