Società, associazioni sportive e fondazioni: le possibili difese del contribuente avverso il diniego della deducibilità dal reddito di impresa

Mauro Tortorelli
04 Ottobre 2015

Quali sono le possibili difese del contribuente avverso il diniego della deducibilità dal reddito di impresa, per difetto di inerenza, del corrispettivo riconosciuto a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni di cui alla L. 289/2002?

Quali sono le possibili difese del contribuente avverso il diniego della deducibilità dal reddito di impresa, per difetto di inerenza, del corrispettivo riconosciuto a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289?

L'art. 90, c. 8, L. 27.12.2002, n. 289, dispone che “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante ….”.

La ratio del disposto normativo è riconducibile alla volontà del legislatore di assistere e favorire l'attività dei soggetti indicati invogliando l'imprenditore a sostituirsi allo Stato nell'attività di sostegno finanziario riconoscendo la deducibilità del costo sostenuto. Invero, posto a 100 il costo sostenuto dall'imprenditore e a 30 il risparmio fiscale per la sua deducibilità dal reddito di impresa, la differenza (70) rappresenta l'esborso dell'imprenditore sostitutivo dell'intervento dello Stato.

Per il raggiungimento del suo scopo, l'art. 90 citato pone quindi una presunzione assoluta di deducibilità del costo, che inibisce il successivo sindacato di inerenza all'attività da parte dell'Amm. Fin. Se così non fosse, infatti, per timore di riprese a tassazione del costo per difetto di inerenza, gli imprenditori sarebbero disincentivati all'operazione e lo Stato si farebbe carico di un costo, nell'esempio riportato, di 100 anziché di 30.

Riguardo all'art. 90, c. 8, L.n. 289/2002, infatti, la stessa Amm. Fin. ha precisato che “La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate - nel limite del predetto importo (euro 200.000 – n.d.r.) - comunque di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante …” (Agenzia delle Entrate, Circolare 22 aprile 2003, n. 21/E).

La natura di “presunzione assoluta” dell'inerenza all'attività di impresa in seguito è stata confermata dall'Agenzia delle entrate (Risoluzione 23 giugno 2010, n. 57/E) e dalla giurisprudenza di merito (cfr. Comm. trib. prov., Pisa, sez. I, 30 maggio 2014, n. 423; CTP Mantova, sez. I, 12 agosto 2013, n. 170; id. 30 aprile 2013, n. 114; CTR Marche, 11.10.2011, n. 94).

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