Ecco la nuova black list "controllate estere"

03 Giugno 2015

Approda in Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale del 30 marzo scorso che ridefinisce le black list “controllate estere”: novità in arrivo per i contribuenti italiani che detengono rilevanti partecipazioni in aziende localizzate fuori dai confini nazionali.
Il contenuto del Decreto

Nel presente contributo si illustrerà il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2015 che ha dato attuazione alla disposizione, contenuta nell'art. 1, comma 680, della Legge di Stabilità per l'anno 2015, attraverso un'incisiva novella del Decreto ministeriale 21 novembre 2001; a tal fine, l'analisi prenderà le mosse dal precetto della citata norma di legge, chiarendo quali sono state le ragioni, che hanno consentito di eliminare taluni Stati dalle previgenti liste, per poi esporre le ricadute, in termini di qualificazione fiscale, dei redditi derivanti da partecipazioni sociali in imprese localizzate in questi Paesi.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 2015, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, datato 30 marzo 2015, che ha modificato le previgenti liste degli Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato, contenute nel Decreto ministeriale 21 novembre 2001, ai fini dell'applicazione dell'art. 167, commi 1 e 4, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il quadro normativo

Prima di illustrare le ragioni, che hanno consentito di ritenere non più attuale la qualificazione fiscale di Paese a fiscalità privilegiata per taluni Stati, è utile ripercorrere, in maniera sintetica, l'evoluzione del quadro normativo, in cui il decreto ministeriale in parola è collocato.
L'art. 167, comma 1, del testo unico in materia di imposte sui redditi, nella versione in vigore dal 1°gennaio 2008, stabilisce, a chiare lettere, che se un soggetto, residente in Italia, detiene, direttamente o indirettamente, il controllo di un'impresa, di una società o di un altro ente residente o localizzato in Stati o territori, diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale, emanato ai sensi dell'art. 168-bis del medesimo testo unico, i redditi, conseguiti dal soggetto estero partecipato, sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute ed assoggettati a tassazione separata, con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del contribuente ed, in ogni caso, non inferiore al 27 per cento.

La descritta disciplina, incentrata su un sistema di tipo white list, tuttavia, non ha trovato compiuta attuazione, in quanto la norma di carattere transitorio, contenuta nell'art. 1, comma 88, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto che, fino al periodo di imposta in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2007, le quali prevedevano una analoga disciplina tributaria, ma basata sulla individuazione degli Stati “paradisiaci”, attraverso, quindi, l'emanazione di un'apposita black list.

In questa cornice giuridica si è inserita, da ultimo, la Legge di Stabilità per il 2015.

L'art. 1, comma 680, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel novellare il testo unico in materia di imposte sui redditi, infatti, ha stabilito che si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello domestico, un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia e che devono ritenersi privilegiati i regimi fiscali speciali che hanno la stessa caratteristica, ancorché il regime impositivo generale dello Stato non sia inferiore al 50 per cento rispetto a quello italiano; infine, la disposizione ha previsto l'emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di un elenco, avente natura non tassativa, di individuazione di tali regimi fiscali settoriali.

Sulla base di quanto rappresentato, è derivata la necessità di effettuare una ricognizione degli Stati elencati dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001, diretta alla verifica delle legislazioni fiscali degli stessi.
Per effettuare tale operazione, si è quindi partiti da un assunto di un livello di tassazione domestico pari al 31 per cento, derivante dalla combinazione dell'aliquota IRES del 27,5 (art. 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) e quella IRAP del 3,5 per cento (art. 16 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), da cui si è pertanto ottenuto un limite del 15,5 per cento, che è divenuto il valore-soglia, idoneo ad attribuire natura privilegiata al sistema fiscale estero.

La verifica ha interessato, inoltre, anche l'altro requisito, rappresentato dallo scambio di informazioni tra autorità statali, che è stato ritenuto sussistente in virtù della pregressa inclusione dello Stato nella white list di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, (è questo il caso delle Filippine e di Singapore, entrambi presenti nella suddetta lista) o, qualora il Paese non sia inserito nella citata elencazione, nella sussistenza di un trattato di carattere internazionale, che preveda una base giuridica idonea ad ottenere lo scambio di informazioni, nonché nella partecipazione dello Stato interessato alla peer review del Global Forum on Transparency and Exchange of Informations for Tax Purposes presso l'OCSE, per verificare l'effettività di tale requisito (in questa ultima ipotesi, lo Stato della Malaysia, ritenuto ai fini della collaborazione fiscale come “largerly compliant”).

Sulla base di tali parametri, si è quindi provveduto ad eliminare dall'elencazione di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001: le Filippine, che hanno una legislazione tributaria la quale prevede una corporate income tax con aliquota al 30 per cento; la Malaysia, che ha un'aliquota fiscale sul reddito delle società pari al 25 per cento; infine, Singapore la cui legislazione prevede un tax rate societario al 17 per cento, superiore, seppur di poco, al limite fissato.

Pe quanto concerne le fattispecie in cui il Paese estero, pur avendo un regime fiscale generale non privilegiato, preveda uno o più regimi speciali di tale natura, il decreto interviene attraverso un'abrogazione espressa dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 21 novembre 2001, il quale conteneva un'elencazione di legislazioni fiscali speciali, aventi natura privilegiata; per effetto di questa modifica, l'individuazione è ora demandata all'Agenzia delle Entrate, che provvederà con provvedimento direttoriale, stilando un elenco al quale, tuttavia, la disposizione primaria non ha attribuito carattere tassativo, non potendosi quindi escludere che regimi, non inclusi in tale elencazione, abbiano comunque natura privilegiata, con conseguente onere a carico del contribuente, o di chi ne cura l'assistenza fiscale, di verificare che lo Stato estero non preveda, per l'impresa controllata, un livello di tassazione sotto-soglia.

Decorrenza delle modifiche

Infine, merita una approfondimento il tema della decorrenza della modifica normativa.

Nell'articolato del decreto ministeriale non si rinvengono norme in merito all'entrata in vigore dello stesso, il quale pertanto deve ritenersi produttivo dei suoi effetti a decorrere dall'11 maggio, giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; ciò posto, tuttavia, la norma primaria, ovverosia il secondo periodo del comma 680, ha espressamente previsto che le disposizioni, ivi contenute, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, pertanto la nuova disciplina troverà una prima applicazione nella liquidazione delle imposte sul reddito, dovute per il periodo di imposta 2015, o, per i soggetti passivi IRES con esercizio sociale a cavallo dell'anno solare, a decorrere dal periodo di imposta 2016.

Così, ad esempio: la società Beta S.r.L. detiene il 51 per cento del capitale sociale di una società localizzata nello Stato delle Filippine; qualora la controllata estera chiuda, in data 31 dicembre 2014, l'esercizio con un utile rettificato di euro 100.000,00, il reddito della controllante nazionale, pari ad euro 51.000,00, dovrà essere imputato per trasparenza ed indicato nel Quadro FC del Mod. Unico SC 2015; al contrario, nel caso in cui la partecipata estera chiuda l'esercizio in data successiva al 31 dicembre 2014, il reddito sarà tassabile per cassa, come dividendo “in entrata”, per un importo pari al 5 per cento del proprio ammontare, come previsto dall'art. 89, comma 3, del testo unico in materia di imposte sul reddito, potendo il soggetto passivo usufruire di regime fiscale senz'altro più vantaggioso.

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