Le operazioni agevolate alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
29 Aprile 2015
Inquadramento
La disciplina dei depositi IVA è contenuta nell'art. 50-bis D.L. 30 agosto 1993 n. 331, che recepisce i principi comunitari di cui agli artt. 154 e ss. della direttiva 2006/112/CE. Il richiamato art. 16 statuisce, limitatamente alle prestazioni di servizi di cui alla lettera h) del citato art. 50-bis, relative a beni custoditi in un deposito IVA, l'applicazione del regime di cui trattasi anche nel caso in cui le merci siano prese in consegna dal depositario e custodite in spazi “limitrofi” al deposito, senza l'altrimenti necessaria introduzione fisica dei beni nel deposito stesso. Definizione e scopo
I depositi IVA sono luoghi fisici situati nel territorio dello Stato all'interno del quale si introducono beni comunitari che restano in deposito fino al momento dell'estrazione. Come si vedrà nel prosieguo, fanno eccezione solo i beni oggetto di prestazioni di servizi di cui alla lett. h). Il regime del deposito IVA ha la finalità di semplificare ed agevolare i rapporti commerciali in ambito comunitario, con particolare riferimento alle operazioni - aventi ad oggetto merci presenti in Italia - poste in essere da soggetti passivi identificati in altri Stati membri, nonché in alcune ipotesi di “operazioni di compravendita a catena”. L'assolvimento dell'imposta è differito al momento in cui i beni sono estratti dal deposito IVA ed è posto a carico dell'acquirente finale, soggetto passivo IVA (da intendersi come ultimo acquirente dei beni nella catena di operazioni che si sono succedute all'interno del deposito). Questi deve adempiere all'obbligo applicando il meccanismo dell'inversione contabile alla base imponibile determinata considerando il corrispettivo dell'ultima cessione, aumentato, se non già compreso, dell'importo di eventuali prestazioni di servizi effettuate sugli stessi beni durante il periodo di giacenza (anche in spazi “limitrofi”).
Beni che possono essere introdotti in un deposito IVA
Ai sensi dell'art. 50-bis, comma 1 D.L. 331/93 possono essere introdotti e custoditi in un deposito IVA:
Sono conseguentemente esclusi dalla disciplina dei depositi IVA, tra gli altri, i beni:
Considerata la ratio della norma, volta ad assicurare ai beni comunitari un trattamento non difforme da quello riconosciuto ai beni extra-comunitari, non assume rilevanza la natura dei beni introdotti nel deposito IVA qualora detti beni siano:
Qualora, invece, l'introduzione dei beni nel deposito IVA sia finalizzata alla cessione nei confronti di acquirenti nazionali o extra-comunitari, la concessione del beneficio è limitata alle categorie merceologiche elencate nella Tab. A-bis allegata al D.L. 331/93, ossia ai beni generalmente scambiati nelle borse merci (ad es. derrate alimentari, materiali non ferrosi, ecc.). Operazioni agevolate
Le operazioni agevolate si distinguono in:
I beni, una volta estratti, saranno assoggettati al regime di tassazione proprio dell'operazione di uscita (cessione interna, cessione intracomunitaria, esportazione).
Acquisto intracomunitario di beni introdotti in un deposito IVA Ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lett. a) D.L. 331/93, è effettuato senza pagamento d'imposta l'acquisto intracomunitario di beni (di cui all'art. 38, commi 2 e 3 DL 331/93) introdotti in un deposito IVA. Gli effetti pratici del differimento dell'imposizione comportano che:
Immissione in libera pratica di beni introdotti in un deposito IVA Ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lett. b) D.L. 331/93, è effettuata senza pagamento d'imposta l'immissione in libera pratica di beni destinati ad essere introdotti in un deposito IVA. Come più sopra indicato, l'agevolazione non è applicabile ai beni introdotti in Italia in base ad un regime che, sotto il profilo doganale, non costituisce operazione di immissione in libera pratica, quale, ad esempio, il regime di ammissione temporanea, di perfezionamento attivo, ecc.. Il differimento dell'imposizione è concesso a condizione che:
Come detto, i beni, una volta estratti, saranno assoggettati al regime di tassazione proprio dell'operazione di uscita (cessione interna, cessione intracomunitaria, esportazione) (si veda nota del 07 settembre 2011 n. 84920/RU, nota del 05 ottobre 2011 n. 113881/RU, nota del 04 novembre 2011 n. 127293/RU, nota del 01 febbraio 2012 n. 148047/RU dell'Agenzia delle Dogane).
Cessione ad operatori comunitari di beni mediante introduzione in un deposito IVA Ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lett. c) D.L. 331/93, è effettuata senza pagamento d'imposta la cessione, da parte di un soggetto passivo IVA italiano ad un soggetto passivo IVA comunitario, di beni presenti nel territorio nazionale introdotti in un deposito IVA. Ne segue che, il cedente:
La natura domestica della cessione comporta, inoltre, che l'agevolazione sia applicabile a condizione che l'acquirente operi con il proprio numero di identificazione IVA comunitario (C.M. 23.02.1994 n. 13/E, Ris. del 04.03.2002 n. 66/E, Ris. del 12.11.2008 n. 440/E). Ciò vale anche nel caso in cui, in occasione di altre operazioni, questi si sia già identificato ai fini in Italia mediante la nomina di un rappresentante fiscale di cui all'art. 17, comma 3, D.P.R. 633/72 o direttamente secondo la procedura di cui all'art. 35-ter D.P.R. 633/72. Invero, qualora il cessionario agisse come soggetto passivo IVA italiano, l'operazione avrebbe luogo tra due soggetti d'imposta nazionali e dunque il differimento dell'imposizione sarebbe applicabile secondo le previsioni di cui alla successiva lett. d), ossia solo nel caso in cui la cessione avesse ad oggetto beni di cui alla Tab. A-bis allegata al D.L. 331/93. Le considerazioni di cui sopra si applicano anche nel caso in cui il cessionario sia residente in un Paese terzo e sia munito di numero di identificazione IVA in un altro Stato membro. In tale ipotesi, qualora l'acquirente abbia nominato un rappresentante fiscale in Italia, il regime del deposito IVA di cui alla lett. c) è applicabile a condizione che l'acquirente non operi mediante il proprio rappresentante fiscale in Italia.
Cessioni di beni di cui alla Tab. A-bis destinati ad essere introdotti in un deposito IVA Ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lett. d) DL 331/93, è effettuata senza pagamento d'imposta la cessione da parte di un soggetto passivo IVA italiano ad un altro soggetto passivo IVA italiano o ad un soggetto extracomunitario. L'agevolazione è concessa solo nel caso in cui i beni oggetto dell'operazione siano beni trattati in borse merci, elencati nella Tab. A-bis allegata al D.L. 331/93, poiché, di norma, questi sono oggetto di numerose cessioni, in tempi brevi e ravvicinati mediante non già la consegna fisica, ma il passaggio dei titoli che li rappresentano.
Cessioni di beni custoditi in un deposito IVA Ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lett. e) D.L. 331/93, è effettuata senza pagamento d'imposta la cessione di beni custoditi in un deposito IVA in quanto introdotti in occasione di una delle operazioni descritte in precedenza. In tal caso l'agevolazione è concessa indipendentemente dalla circostanza che i cedenti e/o i cessionari, seppure necessariamente soggetti passivi IVA, siano operatori economici nazionali, comunitari o extracomunitari. La nazionalità delle parti influisce invece sul soggetto tenuto ad assolvere l'obbligo di fatturazione:
Prestazioni di servizi rese su beni custoditi in un deposito IVA Ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lett. h) D.L. 331/93, sono effettuate senza pagamento d'imposta le prestazioni di servizi, rese a committenti soggetti passivi IVA residenti in Italia, relative a beni custoditi nel deposito IVA e materialmente eseguite sugli stessi, quali quelle di custodia, di trasporto (escluse quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni nel/dal deposito, salvo che non siano accessorie ad operazioni agevolate), di perfezionamento e le manipolazioni usuali volte alla trasformazione o conservazione delle merci. Come già ricordato, la fattispecie è stata oggetto di pronuncia da parte della Corte di giustizia UE, nel caso Equoland. Le prestazioni di cui trattasi, per espressa previsione normativa, possono anche essere svolte in locali “limitrofi” al deposito IVA, ossia quei locali che “pur non costituendo direttamente parte integrante del deposito, sono a questo funzionalmente e logisticamente collegati in un rapporto di contiguità e comunque rientrano nel plesso aziendale del depositario, qualunque sia il titolo di detenzione degli immobili stessi con esclusione, in ogni caso, dei locali gestiti da soggetto diverso dal depositario”. In tal caso, la durata della prestazione non può eccedere i sessanta giorni. Tale semplificazione è applicabile esclusivamente alle prestazioni di servizi di cui alla lett. h) e non anche alle operazioni di cui alle lettere da a) a g) ed i).
In conclusione
Ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lett. i) D.L. 331/93, il mero trasferimento fisico dei beni da un deposito IVA ad un altro non concretizza una cessione, né una estrazione ed è pertanto irrilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta.
Riferimenti
Normativi: Art. 50-bis, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 Art. 17, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Prassi: Agenzia delle Entrate, Circolare 21 giugno 2010 n. 36 |