Gli errori bloccanti non impediscono un secondo invio

La Redazione
25 Agosto 2015

Se le dichiarazioni inviate vengono “scartate” dal sistema, il contribuente può inviarle nuovamente; altrimenti, l'accusa è quella di omissione: è il succo della sentenza n. 16003/2015 della Corte di Cassazione.

42 dichiarazioni sono tante, e se il fisco afferma di non averle ricevute possono diventare un incubo. Così, un contribuente, nella sua qualità di intermediario per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, avrebbe secondo le Entrate omesso di inviare le 42 dichiarazioni: egli si è difeso, affermando di averle trasmesse regolarmente, ma esse erano poi state scartate dal sistema telematico per irregolarità formali che tuttavia, a suo dire, non incidevano sulla determinazione del reddito e sull'applicazione delle imposte.

I Giudici regionali avevano accolto le ragioni delle Entrate: se la trasmissione fosse stata scartata, infatti, avrebbe sempre potuto essere ritrasmessa, ovviando ai motivi dello scarto. In nessun modo, però, la Cassazione, che si è espressa con la sentenza del 29 luglio 2015 n. 16003, ha potuto accogliere i motivi apportati dal contribuente. La dichiarazione inviata in via telematica, hanno spiegato i giudici, si considera inviata il giorno in cui viene trasmessa, e il suo ricevimento è confermato dalla ricevuta rilasciata dall'Amministrazione: quando si verificano gli “errori bloccanti” che hanno impedito il corretto ricevimento delle 42 dichiarazioni, essi vengono segnalati dal sistema informatico consultabile dal contribuente, che può porvi tempestivo rimedio. Ora, il ricorrente, non avendo provveduto a ritrasmettere i documenti dopo aver ricevuto la comunicazione dello scarto, senza spiegare le ragioni di tale mancanza, non può dolersi dell'accusa di omissione. Pertanto, i giudici hanno dovuto rigettare il suo ricorso.

Riferimenti

Giurisprudenza:

Cass. civ. sez. trib, 29 luglio 2015, n. 16003

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