Diverso trattamento del credito d’imposta su redditi esteri

La Redazione
25 Agosto 2015

L'accertamento, nello Stato della fonte, di maggiori redditi esteri, ad un contribuente residente in Italia, può richiedere la riliquidazione della dichiarazione nello Stato di residenza con un differente trattamento del credito di imposta.

I contribuenti residenti in Italia che percepiscano redditi di fonte estera, devono dichiararli e renderli imponibili anche nello Stato di residenza secondo il principio della worldwide taxation.
Ai sensi dell'art. 165 del T.U.I.R., al fine di evitare il fenomeno della doppia imposizione, a tali contribuenti residenti viene riconosciuto un credito d'imposta, pari all'imposta corrisposta nello Stato della fonte, fino a concorrenza dell'imposta ricalcolata nello Stato di residenza.

Per poter beneficiare di tale credito il contribuente deve poter dimostrare:

  • di aver prodotto il reddito estero;
  • di aver pagato le relative imposte a titolo definitivo;
  • e che i redditi esteri siano altrettanto imponibili in Italia.

Nel caso in cui, a seguito di un accertamento nello Stato della fonte, al contribuente venissero attribuiti maggiori redditi esteri, si renderebbe necessaria la riliquidazione anche della dichiarazione presentata nello stato di residenza, con un trattamento differente del nuovo credito d'imposta.

Nel caso in cui il maggior reddito estero accertato non corrispondesse ad un maggior reddito imponibile in Italia, la maggior imposta versata nello Stato della fonte verrebbe accorpata al credito d'imposta già esistente, andando eventualmente ad aumentare la detrazione spettante.

Nel caso in cui il maggior reddito estero accertato corrispondesse anche ad un incremento del reddito imponibile in Italia, ai sensi del comma 7, dell'art. 165 del T.U.I.R., occorre riliquidare la dichiarazione presentata nello stato di residenza, verificando se siano già decorsi o meno i termini per l'accertamento.

Infatti, nel caso in cui i termini per l'accertamento non fossero ancora scaduti, l'imponibile e la relativa imposta devono essere rettificati, tenendo in conto della maggior imposta estera versata, ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante al contribuente.

Diversamente, nel caso in cui in Italia fosse scaduto il termine per l'accertamento, il contribuente, ai fini del credito d'imposta potrà far valere solamente la maggior imposta versata nello stato della fonte, proporzionata al reddito estero originariamente tassato in Italia.

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