Abuso del diritto, si parte dal 2 settembreFonte: D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 128
19 Agosto 2015
Il D.Lgs. n. 128/2015 sulla certezza del diritto ha terminato il suo iter ed è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. L'entrata in vigore del provvedimento è prevista per il 2 settembre, anche se le disposizioni avranno efficacia operativa a decorrere dal “primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo”. Ciò vuol dire due cose: la prima, che il decreto entrerà a pieno regime solo dal 1° ottobre; la seconda, che avrà efficacia retroattiva, per le operazioni poste in essere anteriormente, per le quali non è ancora stato notificato alcun atto impositivo. Innanzitutto, cosa è riconosciuto come abuso del diritto? All'articolo 1 si legge che “Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”. Non vengono invece considerate abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, che rispondono “a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente”. Con la finalità di rinforzare la certezza del diritto tra fisco e contribuente, il decreto prevede che l'abuso del diritto debba essere accertato con un apposito atto preceduto, a pena della nullità, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire “entro il termine di sessanta giorni”: in tale notifica si dovranno specificare i “motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso”. Inoltre, il decreto specifica che “in sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie”. In pratica, laddove si è in presenza di evasione non si può individuare l'abuso del diritto. |