Aree svantaggiate, agevolazioni solo se l’acquisto è strumentale all’esercizio dell’azienda

La Redazione
04 Agosto 2015

Si può fruire delle agevolazioni previste dall'art. 8 della Legge n. 388/2000 solo se i macchinari acquistati sono strumentali all'attività dell'azienda: è quanto hanno detto di Giudici della Cassazione, con sentenza n. 14222/2015.

Si può godere del credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate sull'acquisto di nuovi macchinari, ma solo se questi sono strumentali all'esercizio dell'impresa: lo hanno affermato i Giudici della Cassazione con la sentenza dell'8 luglio 2015, n. 14222.

La vicenda che ha portato i Giudici ad esprimersi era quella di un contribuente, commerciante di materiali medici, che si era visto recapitare un avviso di recupero di crediti di imposta per mancato riconoscimento dell'agevolazione fruita dall'art. 8 della Legge 388/2000 (quello che stabilisce le agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate). L'Agenzia delle Entrate aveva presentato ricorso contro la decisione dell'appello: l'articolo che regola tali agevolazioni prevede che per nuovi investimenti si intendano l'acquisto di beni strumentali nuovi, destinati a strutture già esistenti. L'agevolazione fiscale spetta infatti solo a quell'impresa che acquista beni «materiali mobili ed immobili strumentali, ovvero destinati ad essere esclusivamente e durevolmente utilizzati nell'impresa stessa». Il beneficio viene riconosciuto solo laddove il contribuente testimoni l'esclusiva strumentalità del bene acquistato all'esercizio dell'impresa”.

Pertanto, dicono i Giudici, “L'acquisto di un macchinario può ritenersi investimento agevolabile per l'intero costo, solo quando si dimostri la sua strumentalità esclusiva all'esercizio dell'impresa. L'onere di tale dimostrazione, venendosi in ipotesi del riconoscimento del credito di imposta, incombe a carico di chi invoca la sussistenza dei relativi presupposti, ovvero al contribuente”.

Se la CTR aveva ritenuto il macchinario acquistato valido per questi scopi, così non è stato per la Cassazione, in quanto tale strumento concerneva l'attività medica, e non quella della società, che è di tipo commerciale. Ecco perché i giudici hanno accolto il ricorso delle Entrate.

Riferimenti

Giurisprudenza:

Cass. civ. sez. trib, 8 luglio 2015, n. 14222

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