Accertamenti su artigiani e artisti, gli studi non possono essere esclusi a priori

La Redazione
04 Agosto 2015

Con la sentenza n. 13493/2015 i Giudici della Cassazione hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate in merito ad un accertamento su un pittore, la cui attività era costituita da andamento non uniforme.

Neanche i pittori possono sfuggire dalla stretta degli studi di settore. Bisogna mettere il cuore in pace: anche se la propria attività è connotata da un andamento non uniforme, con forti scostamenti da individuo a individuo (ed è questo il caso delle attività artistiche), gli studi di settore non possono essere saltati a piè pari in caso di accertamento. A dirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza depositata il 01 luglio 2015, n. 13493. In essa, gli Ermellini hanno accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate contro un contribuente che, per l'appunto, svolgeva l'attività di pittore.

La CTR aveva precedentemente accolto le ragioni del contribuente, escludendo per il suo caso l'applicabilità degli studi proprio in virtù della non uniformità dei ricavi del soggetto; tuttavia, l'Ufficio non si è dato per vinto: il ricorso, giunto in Cassazione, ha visto l'Agenzia vincitrice. I Giudici romani hanno infatti sottolineato che “gli studi di settore […] costituiscono supporti razionali offerti dall'amministrazione anche in contrasto con le risultanze di scritture contabili regolarmente tenute, finché non ne sia dimostrata l'infondatezza mediante idonea prova contraria”. E, si legge ancora nella sentenza, “se dunque va fatta salva la necessità di adattare al caso concreto gli accertamenti fondati sugli studi di settore […] non può però escludersene in radice la validità ed efficacia in relazione alla natura artistica-artigiana svolta dal contribuente”.

Nessuno spiraglio, dunque. La sentenza della CTR, troppo clemente, è stata pertanto cassata.

Riferimenti

Giurisprudenza:

Cass. Civ. sez. trib, 01 luglio 2015, n. 13493

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