Il D.M. sul credito d'imposta è in Gazzetta

La Redazione
31 Luglio 2015

È approdato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 di ieri il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che introduce il credito di imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e complementare. Posta la disciplina di riferimento, spetta all'Amministrazione finanziaria la definizione, con apposito Provvedimento direttoriale, del modello di istanza.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 175 del 30 luglio 2015 il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che definisce condizioni, termini e modalità di applicabilità del credito di imposta a favore degli Enti di previdenza obbligatoria, disciplinati dai D.Lgs. n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 e di previdenza complementare, D.Lgs. n. 252 del 2005.

Se, come noto, per un verso la Legge di Stabilità 2015 ha disposto l'incremento dell'aliquota sui rendimenti dall'11 al 20%, per altro verso, ha risconosciuto un credito di imposta nella misura del 9% alle forme previdenziali che operino a sostegno dell'economia reale. La condizione è che la somma netta maturata assoggettata all'imposta sia stata investita in attività di carattere finanziario avente medio o lungo termine.

Il Legislatore si è premurato di definire quali fossero questi investimenti, distinguibili in carattere diretto (sottoscrizione o acquisto di azioni, obbligazioni), e indiretto (titoli e crediti). È fatto obbligo di detenere tali attività per almeno 5 anni e, in caso di cessione o di scadenza del titolo prima del quinquennio il corrispettivo, va nuovamente investito nelle predette attivita di cui sopra.

Per fruire del credito di imposta i soggetti beneficiari devono inoltrare, telematicamente, un'apposita istanza all'Amministrazione finanziaria contenente l'importo dei redditi e il risultato di netto gestione investito nelle attività finanziarie, nel periodo di imposta di riferimento e quello massimo agevolabile. Il modello sarà approntato con apposito Provvedimento direttoriale.

Spetterà all'Agenzia delle Entrate quantificare la percentuale di credito spettante, da determinare sulla base del rapporto tra il limite di spesa e l'ammontare del credito di imposta complessivamente richiesto. Se il limite di spesa non viene superato, il credito sarà pari al 100% di quello richiesto.

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