Prestazioni sanitarie esenti IVA

La Redazione
11 Settembre 2015

A seguito di un contratto di collaborazione un professionista (infermiere e fisioterapista) rende prestazioni sanitarie nell'ambito di un centro clinico (fondazione ONLUS) e fattura le proprie prestazioni. Tali prestazioni rientrano nelle operazioni esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 18, D.P.R. 633/1972?

A seguito di un contratto di collaborazione un professionista (infermiere e fisioterapista) rende prestazioni sanitarie nell'ambito di un centro clinico (fondazione ONLUS) e fattura le proprie prestazioni. Tali prestazioni rientrano nelle operazioni esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 18, D.P.R. 633/1972?

L'art. 10, n. 18, D.P.R. n. 633/1972, esenta dall'IVA “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con Decreto del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministro delle Finanze”.

L'art. 99 del Testo Unico delle Leggi sanitarie stabilisce, al primo comma, che “è soggetto a vigilanza l'esercizio della medicina e chirurgia, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata”. Ai sensi dell'art. 1 del Decreto interministeriale del 17 maggio 2002 sono esenti dall'IVA le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all'art. 99 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, dagli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel Decreto Ministeriale 29 marzo 2001. Quest'ultimo Decreto prevede, all'art. 3, la fattispecie delle “professioni sanitarie riabilitative”, tra le quali è inclusa la figura anche del “fisioterapista”, e, all'art. 5, la fattispecie delle “professioni tecniche della prevenzione”, tra le quali è inclusa la figura "dell'assistente sanitario”.

Come emerge da una prassi ministeriale consolidata e dalla giurisprudenza, l'applicazione dell'esenzione IVA alle prestazioni sanitarie deve essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite, riconducibili nell'ambito della diagnosi, cura e riabilitazione, e in relazione ai soggetti prestatori, i quali devono essere abilitati all'esercizio della professione, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende.

A tal riguardo, come sottolineato nella sentenza della giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea n. C141/00 del 10 settembre 2002, “il principio di neutralità fiscale osta in particolare a che operatori economici che effettuano le stesse operazioni subiscano un trattamento differenziato in materia di riscossione dell'IVA. Ne deriva che tale principio sarebbe infranto ove la possibilità di invocare l'esenzione prevista per le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche dipendesse dalla forma giuridica mediante la quale il soggetto passivo svolge la propria attività”.

L'art. 10, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972 subordina, pertanto, l'esenzione esclusivamente alla natura della prestazione e alla qualifica professionale del prestatore, non richiedendo, invece, una particolare forma giuridica del soggetto passivo che fornisce la prestazione.

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