L’appello dell’Agenzia non necessita della sottoscrizione di un difensore abilitato
13 Ottobre 2015
La normativa introdotta con il D.Lgs. n. 300/1999, che istituì le Agenzie Fiscali, Enti Pubblici dotati di personalità giuridica e competenti a riscuotere le entrate erariali, non ha modificato la norma processuale di cui all'art. 11, D.Lgs. n. 546/1992, che al comma 2 prevede che l'Ufficio del Ministero delle Finanze stia in giudizio direttamente, senza necessità di assistenza tecnica. Le Agenzie Fiscali si sono sostituite al Ministero nella medesima qualità di organo impostore e perciò ne condividono, nel caso in cui il rapporto tributario sia in contenzioso, il medesimo trattamento processuale.
Ne discende che possono spiegare la loro difesa, nel giudizio di merito, per il tramite del proprio apparato interno. Del resto lo stesso D.Lgs. n. 300/1999 stabilisce che le Agenzie possono stare in giudizio a mezzo del direttore che ne ha la rappresentanza – art. 68 –, e possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato – art. 72 –. |