Rivalutazione dei terreni: agli eredi non spetta il rimborso dell’imposta sostitutiva

La Redazione
15 Ottobre 2015

Non è ravvisabile la sussistenza, in capo agli eredi, del diritto al rimborso dell'imposta sostitutiva versata dal de cuius stante la generale irrevocabilità del pagamento dell'imposta se non in presenza di vizi della volontà.

Non è ravvisabile la sussistenza, in capo agli eredi, del diritto al rimborso dell'imposta sostitutiva versata dal de cuius stante la generale irrevocabilità del pagamento dell'imposta se non in presenza di vizi della volontà (cfr. la recente Cass. civ., sez. trib., 2 aprile 2015, n. 6688).

Nel caso di specie, a causa di un errore dei dati catastali, il de cuius risultava essere l'unico proprietario di un terreno e per questo versava l'imposta sostitutiva sulla totalità di esso (per effetto del regime di comunione legale dei beni, vigente tra i coniugi, l'atto di acquisizione della piena proprietà del terreno in oggetto doveva essere trascritto con rilevazione della "comproprietà" tra i coniugi al 50%).

Alla luce dell'anzi menzionato principio, l'istanza di rimborso del coniuge, che ha successivamente provveduto ad una nuova rivalutazione del terreno e versato l'imposta relativa alla propria quota, non può essere accolta in quanto l'evento della morte del dante causa non priva di efficacia giuridica il pagamento dell'imposta a suo tempo effettuato, che solo un evento successivo ed imprevedibile ha reso inutiliter dato.

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