La dimostrata strumentalità del bene rende l'acquisto agevolabile
11 Ottobre 2016
Perché un bene sia agevolabile ai sensi della Legge n. 388/2000, deve essere strumentale; e l'onere della dimostrazione ricade sul contribuente. Lo precisa la Cassazione con la sentenza del 7 ottobre 2016, n. 20131. Nella vicenda in esame, le Entrate ricorrevano contro la decisione della CTR di accogliere il ricorso di una S.r.l. contro l'avviso di recupero di credito di imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate ai sensi della Legge n. 388/2000. Al centro della questione, un immobile composto da due appartamenti, uno adibito a foresteria e l'altro ad ufficio. Secondo le Entrate, l'immobile non poteva dirsi strumentale: aveva infatti mantenuto la struttura propria di una comune abitazione e aveva caratteristiche suscettibili di farlo utilizzare per scopi anche diversi da quelli di impresa. Inoltre, la destinazione di un appartamento a foresteria non era sufficiente ad integrare le condizioni previste dalla norma agevolativa. La CTR non poteva, per i Giudici della Corte, non tener conto di elementi fattuali quali, ad esempio, la constatazione dei verificatori e l'esito dell'ispezione, dalla quale si poteva constatare che l'appartamento adibito a foresteria in realtà altro non era che un'abitazione privata (utilizzazione, questa, certamente non strumentale all'attività di impresa).
Secondo la Cassazione, “l'acquisto di un bene può ritenersi investimento agevolabile solo quando se ne dimostri la strumentalità esclusiva all'esercizio dell'impresa e che l'onere di tale dimostrazione, vertendosi in ipotesi di riconoscimento del credito di imposta, incombe a carico di chi invoca la sussistenza dei relativi presupposti, ovvero del contribuente”. |